La VII Commissione Istruzione ha approvato l’emendamento per graduatorie di istituto provinciali per seconda e terza fascia.
Pertanto le graduatorie verranno riaperte e contestualmente aggiornate secondo indicazioni che saranno fornite dal Ministero dell’istruzione nelle prossime settimane.
L’iter della trasformazione delle graduatorie in provinciali
Si tratterà di un iter semplificato, che prevederà un’ordinanza del Ministro.
L’ordinanza sarà trasmessa al CSPI per il prescritto parere non vincolante. il CSPI avrà – secondo le nuove indicazioni del Decreto Scuola – sette giorni di tempo per esprimersi.
Il testo sarà sottoposto anche al vaglio della Corte dei conti, che esprimerà il proprio parere nel giro di qualche giorno, rispetto ai trenta canonici.
N.B. l’iter potrà essere avviato dopo l’approvazione definitiva del Decreto Scuola, prevista entro il 7 giugno.
Riapertura terza fascia e aggiornamento seconda e terza fascia
- Il titolo di accesso alla II fascia è l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso richiesta.
- Il titolo di accesso alla III fascia è laurea (con gli eventuali CFU richiesti per l’accesso alla classe di concorso + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017). per gli ITP vedi Graduatorie di istituto, concorso ordinario, TFA sostegno: ITP devono avere i 24 CFU?
Validità biennale
L’emendamento presentato dalla Sen. Granato M5S prevede una validità biennale delle graduatorie, 2020/21 e 2021/22, in modo da ristabilire l’allineamento di tutte e tre le fasce delle graduatorie di istituto.
Cosa significa graduatorie di istituto provinciali
La trasformazione delle graduatorie di istituto in graduatorie provinciali era stata disposta dall’articolo 1-quater del decreto 126/2019, che modifica la legge n. 124/1999, prevedendo:
- la costituzione di specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso;
- la costituzione di una specifica graduatoria provinciale per i soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno;
- la scelta, da parte dei docenti inseriti nella predetta graduatoria provinciale, di 20 scuole della stessa provincia per coprire le supplenze brevi e saltuarie.
In sintesi:
vi sarà una graduatoria provinciale distinta per posti e classi di concorso;
gli aspiranti presenti nella graduatoria provinciale sceglieranno 20 scuole della medesima provincia, dalle quale saranno chiamati per coprire eventuali supplenze brevi.
A cosa servirà la nuova graduatoria
La graduatoria provinciale sarà utilizzata per l’attribuzione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, in subordine alle graduatorie ad esaurimento, ossia nel caso in cui le GaE siano esaurite per mancanza di aspiranti o perché tutti i docenti inseriti sono stati già convocati.
La Relatrice
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. All’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124,
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. All’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all’attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;
b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
“6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.”
4-bis. I commi 2 e 3 dell’articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.
4-ter. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come novellati dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del Ministro dell’istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro dell’istruzione è adottata, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – CSPI entro i termini previsti dall’articolo 3 del presente decreto-legge. I termini per i controlli, di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale docenti.»