Avverrà nei prossimi giorni l’assunzione, in via straordinaria sui posti vacanti e disponibili al 31 agosto 2019 (c.d. posti di Quota 100), per i quali non è stato possibile l’anno scorso procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti nelle graduatorie utili.
In particolare l’art. 1 comma 18-quater del decreto-legge n. 126 del 2019 dispone che:
art. 1 co. 18-quater. In via straordinaria, nei posti dell’organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021. […]”.
ASSUNZIONE DEI SOLI SOGGETTI COLLOCATI A PIENO TITOLO NELLE GRADUATORIE
Ai sensi del su citato art. 1, comma 18-quater, del decreto-legge n. 126 del 2019, la procedura di immissione in ruolo è rivolta agli aspiranti «inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato», cioè le graduatorie ordinarie e straordinarie di merito, purché approvate entro il 1/9/2019, nonché le graduatorie ad esaurimento in corso di vigenza, ovviamente limitatamente a coloro che «siano in posizione utile per la nomina rispetto ai […] posti».
Di conseguenza non potranno essere destinatari di nomina soggetti inseriti con riserva nelle relative graduatorie in forza di Ordinanze cautelari o giudizi di ottemperanza.
In tal senso l’USR Lazio con nota n. 12254 del 15 maggio aveva previsto l’accantonamento dei posti per i candidati presenti nelle graduatorie di merito e la nomina in ruolo con clausola risolutoria in caso di giudizio di merito negativo per i candidati inseriti in GAE con riserva.
Senonché con nota n. 12261 del 17 maggio è stato rettificato l’avviso in oggetto alla luce di quanto disposto dall’art. 1, co. 18-quater, del decreto-legge n. 126 del 2019. Potranno dunque essere destinatari di nomina solamente i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie per la stipula di contratti a tempo indeterminato.