Il Ministero dell’Istruzione ha diramato ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali la nota annuale sulle proroghe dei contratti di supplenza per il personale ATA.
Le proroghe devono essere richieste dai Dirigenti Scolastici, con motivazioni quali:
- svolgimento degli esami di Stato, di idoneità, preliminari, integrativi
- riferimento a situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto ATA, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.)
Si tratta in particolare di prestazioni per i quali è necessaria la presenza di collaboratori scolastici in istituto, anche se la proroga – motivata – può interessare qualsiasi profilo.
La normativa fa riferimento all’art.1 comma 7 del Regolamento supplenze del personale ATA, nonché le istruzioni impartite con nota del 10 giugno 2009 prot.n. 8556 reiterata negli anni successivi.