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Docenti ancora nelle graduatorie merito 2016 e 2018, fino a quando vale diritto a immissione in ruolo. La normativa

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Corso di preparazione al concorso docentiEssere in graduatoria da più anni, in attesa dell’assunzione a tempo indeterminato, e nel frattempo vengono banditi nuovi concorsi. I dubbi dei docenti.

I docenti inseriti nelle graduatorie del concorso 2016 e 2018 ci chiedono: perché bandire nuovi concorsi se noi non siamo stati ancora assunti? Il timore per le immissioni in ruolo.

Diritto all’immissione in ruolo dei vincitori di concorso

Concorso 2016

Ricordiamo che la normativa tutela i vincitori del concorso 2016. Il diritto dei vincitori  – cioè di coloro che sono rientrati nel numero dei posti a bando – rimarrà anche dopo l’eventuale decadenza della graduatoria.

Per le graduatorie di infanzia e primaria è stato il decreto legge 87 del 12 luglio 2018, (“Decreto Dignità”), convertito nella legge 96 del 9 agosto 2018 a sancirlo.

“Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili (oltre al 50% destinato alle GAE, n.d.r.), sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai
sensi dell’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell’infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera a):
a) concorsi banditi nell’anno 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso;

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, come modificato dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, all’articolo 17, comma 2, ha precisato che il 50% dei posti di personale docente vacanti e disponibili è coperto annualmente, fermo restando la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge n. 449/1997, mediante scorrimento, prioritariamente, delle graduatorie di merito relative procedure concorsuali indette ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge n. 107/2015 (procedure concorsuali indette con D.D.G. n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016). Si richiama quanto previsto all’articolo 17, comma 2, lettera a) che prevede lo scorrimento delle suddette graduatorie, anche in deroga al limite percentuale della maggiorazione del 10% di posti messi a concorso, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di concorso sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori di concorso.Master per il completamento della classe di concorso area giuridico economica

Pertanto i vincitori di concorso 2016 non vedono venir meno alcun diritto all’immissione in ruolo dai nuovi bandi di concorso, anche perché le immissioni in ruolo che da questi ultimi scaturiscono sono sempre successive a quelle disposte per le graduatorie 2016.

Per quanto riguarda i docenti cosiddetti “idonei”, ossia coloro che hanno superato tutte le prove del concorso ma non sono rientrati nel numero dei posti a bandi,  le assunzioni si protrarranno sino al termine di validità delle stesse graduatorie di merito.

Le  graduatorie del concorso 2016 avevano inizialmente (comma 113 della legge 107/2015) validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse. Il succitato termine di validità è stato poi prorogato per un altro anno dalla legge di bilancio 2018 e di un ulteriore anno con il Decreto Scuola 126/2019 convertito con modificazioni nella legge . 159 del 20 dicembre 2019, pertanto hanno validità quinquennale.

Concorso 2018 secondaria DDG n. 85/2018 

Si tratta di graduatorie ad esaurimento, nelle quali il diritto all’assunzione non viene meno con l’indizione dei concorsi successivi. A modificarsi, sulla base del Decreto L.vo n. 59/2017, sono le percentuali di assunzione(rispetto a quella assegnata ai concorsi)

negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 è stata del 100%

Negli anni scolastici successivi seguirà questo andamento

  • l’80% dei posti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
  • il 60% dei posti per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24;
  • il 40% dei posti per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26;
  • il 30% dei posti per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28;
  • il 20% dei posti per tutti gli anni successivi, sino ad esaurimento.

Graduatoria aggiuntiva e call regionale

Va detto che rispetto a tale normativa il Decreto Scuola di ottobre, convertito nella legge 159/2019, offre ai candidati dei concorsi 2016 e 2018 due opportunità.

Le modalità di attuazione saranno chiarite tramite decreti che il Ministero si appresta a pubblicare.

Call veloce

I docenti già inseriti nelle GaE, nelle graduatorie dei concorsi 2016 e 2018 possono presentare istanza al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie.

Si potrà scegliere una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza.

Inserimento docenti in fascia aggiuntiva

I docenti collocati nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi del concorso 2016 e 2018 sia primaria e infanzia che secondaria possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi straordinario 2018 per infanzia e primaria e straordinario 2018 secondaria per docenti abilitati, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria o dell’elenco aggiuntivo di origine.

Fontehttps://www.orizzontescuola.it/docenti-ancora-nelle-graduatorie-merito-2016-e-2018-fino-a-quando-vale-diritto-a-immissione-in-ruolo-la-normativa-e-il-timore-dei-precari/

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