Parliamo in questo articolo di tutte le scadenze sulla Mobilità 2020/2021.
Le scadenze in sintesi:
1) Il termine ultimo per presentare le domande di mobilità per i docenti é il giorno 21 aprile alle ore 24.00.
2) Il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 5 giugno 2020.
3) La pubblicazione dei traserimenti e dei passaggi per tutti gli ordini e gradi di scuola é venerdì 26 giugno ( tale data potrebbe anche slittare di qualche giorno).
4) La revoca della domanda di trasferimento o di passaggio, inviata per il tramite della scuola o presentata all’ufficio territoriale competente deve essere presentata entro martedì 26 maggio e cioè fino a 10 giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI.
Fa fede il protocollo della scuola alla quale é stata presentata la domanda di revoca o quello dell’ufficio scolastico ricevente o la ricevuta della Pec (nota 1 art.5 O.M. 182/2020).
Queste le risposte alle domande dei nostri lettori.
1) Ho presentato nei termini domanda sia di trasferimento sia di passaggio, ora posso revocare solo la domanda di passaggio o sono costretta a revocare entrambe?
Può revocare la sola domanda di passaggio di ruolo entro il 26 maggio, senza essere costretta a ritirare anche quella di trasferimento, ma nell’istanza di revoca deve specificare chiaramente che rinuncia esclusivamente alla domanda di passaggio (comma 4 art.5 O.M.182/2020).
2) Ho presentato, avendone i requisiti, tre domande di passaggio di cattedra nella scuola secondaria di secondo grado, graduandole secondo l’ordine di mia preferenza. Ora posso revocare una sola domanda di passaggio di cattedra senza essere costretta a revocare anche le altre due?
Può revocare entro il prossimo 26 maggio anche una sola domanda di passaggio di cattedra, indipendentemente dall’ordine di trattamento delle domande da lei richiesto, senza essere costretta a revocare anche le altre due, ma deve specificare chiaramente nell’istanza di revoca quale delle tre domande di passaggio di cattedra intende revocare.
3) Se dovessi avere la nomina giuridica in ruolo dopo il 21 aprile, quali tempi avrei per presentare domanda di trasferimento?
Avrebbe tempo solo 5 giorni dalla nomina per presentare la domanda di trasferimento su modello cartaceo, comunque nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità (5 giugno) (comma 5 art.2 O.M.182/2020).
4) Se presento la domanda di revoca al trasferimento oltre il 26 maggio, la revoca potrà lo stesso essere presa in considerazione?
La sua domanda di revoca potrà essere presa in considerazione ma solo per gravi e documentati motivi e se la revoca perviene entro il termine ultimo del 5 giugno.
5) Quando deve essere redatta e resa pubblica la graduatoria di circolo o di istituto per individuare i docenti soprannumerari?
Anche se molti dirigenti scolastici si anticipano, la graduatoria per l’individuazione dei sovrannumerari va redatta e pubblicata all’albo della scuola, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. 182 del 23.3.2020 per la presentazione delle domande di mobilit e cioè entro il 6 maggio.
6) Dalla notifica alla soprannumerarieta’, quanto tempo ho per presentare la domanda di trasferimento come soprannumerario?
I dirigenti scolastici sulla base del nuovo organico di diritto 2020/21 e delle graduatorie di circolo e di istituto, redatte a partire dal 21 aprile e pubblicate all’albo entro il 6 maggio, notificano per iscritto ai docenti la loro posizione di soprannumerarieta’. I docenti, individuati come perdenti posto, avranno 5 giorni, dalla data della notifica scritta, per presentare la domanda di trasferimento condizionata o meno in cartaceo.
6) Quanto tempo ho per presentare un reclamo avverso la graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari?
Il docente, pubblicata all’albo della scuola la graduatoria per l’individualizzazione dei perdenti posti, ha tempo 10 giorni per presentare un motivato reclamo avverso la graduatoria di circolo o di istituto redatta dal dirigente scolastico per l’errata attribuzione del punteggio di cui alla Tabella 2 allegata al CCNI e/o per il mancato riconoscimento di eventuali precedenze ai fini dell’esclusione dalla graduatoria previste dal comma 2 dell’art.13 del CCNI sulla Mobilità siglato il 6.3.2019.
Fonte: www.latecnicadellascuola.it