Garante della Privacy: nessun bisogno di consenso per la Didattica a Distanza
Il Garante della privacy è intervenuto sulla didattica distanza. Questo per valutare l’impatto sulla sicurezza dei dati personali di docenti e studenti. Le indicazioni del Garante della privacy sono state chiare. Non esiste obbligo di richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, genitori da parte di scuole e università. Allo stesso tempo l’uso di tali dati da parte delle piattaforme “dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica online. Scuole e università devono usare un linguaggio comprensibile anche ai minori“.
Per ciò che riguarda i docenti, le scuole “dovranno trattare solo i dati strettamente necessari e comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata“. Sono alcuni dei punti essenziali dell’atto di indirizzo approvato dal Garante per la privacy, riportati da Ansa, “nell’intento di fornire a scuole, atenei, studenti e famiglie indicazioni utili a un utilizzo quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini didattici“.
Nella lettera inviata al ministro dell’Istruzione, al ministro dell’Università e della ricerca e al ministro per le pari opportunità e la famiglia per illustrare gli obiettivi del provvedimento, il presidente dell’Autorità Garante della Privacy, Antonello Soro, ha ricordato che “il contesto emergenziale in cui versa il Paese ha imposto alle istituzioni scolastiche e universitarie, nonché alle famiglie stesse, l’esigenza di proseguire l’attività didattica con modalità innovative, ricorrendo alle innumerevoli risorse offerte dalle nuove tecnologie. È una soluzione estremamente importante per garantire la continuità didattica“.
“Le straordinarie potenzialità del digitale – ha spiegato il Garante della privacy– rivelatesi soprattutto in questo frangente indispensabili per consentire l’esercizio di diritti e libertà con modalità e forme nuove – non devono indurci a sottovalutare anche i rischi, suscettibili di derivare dal ricorso a un uso scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici, spesso dovuto anche alla loro oggettiva complessità di funzionamento“.
“Considerando che, spesso, per i minori che accedono a tali piattaforme si tratta delle prime esperienze (se non addirittura della prima) di utilizzo di simili spazi virtuali, è evidente come anche quest’attività vada svolta con la dovuta consapevolezza, anche sulla base delle indicazioni fornite a livello centrale“,
Il Garante della Privacy spiega, nel suo atto di indirizzo, che se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell’università, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico. E’ il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola. Nel caso, invece, in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login).
Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza. L’Autorità del Garante della privacy vigilerà sull’operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.
FONTE: OGGISCUOLA
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