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Mobilità docenti 2020, chi può presentare domanda di trasferimento per assistere il familiare

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Mobilità docenti 2020: permangono anche quest’anno i blocchi relativi alla domanda per chi assiste familiare in situazione di gravità. Fatta eccezione per un caso.

Il CCNI Mobilità per il triennio 2019/2022, all’art. 13, punto IV, comma 9, dispone “Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto di usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità”.

Docenti con blocco quinquennale

Hanno il blocco quinquennale e non possono presentare domanda di trasferimento i docenti della scuola di I e II grado immessi in ruolo con decorrenza 1/9/2019 dalle Graduatorie di Merito Regionali (GMRE) del concorso (ex FIT) del 2018 (DDG 85/2018).

Pertanto, non potrà chiedere domanda volontaria di trasferimento per l’a.s. 2020/21 il docente immesso in ruolo dalla Graduatoria di Merito Regionale (GMRE) della scuola di I e II grado assunto in ruolo l’1/9/2019:
• per effetto del D.M. 631/2018 (graduatoria pubblicata entro il 31/12 – posti accantonati) per l’a.s. 2019/20;
• per effetto del DDG 85/2018 (ex FIT) per l’a.s. 2019/2020 (tutti i neo immessi in ruolo l’1/9/2019).

Chi supera il blocco (deroghe)master completamento classe di concorso A15

Tutti i docenti di cui sopra che:
• si trovano in situazione di soprannumero o esubero (quindi dichiarati soprannumerari entro il 6 maggio)
oppure
• abbiano una certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 legge 104/92), certificata dopo la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso (legge 104/92 comma 6)
oppure
• assistano un familiare disabile in condizione di gravità, la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso (legge 104/92 comma 5).

Le disposizioni sono contenute nella nota inviata dal Ministero agli Uffici Scolastici il 24 marzo, in cui in riferimento all’art. 13, comma 3, del D.L.vo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3) si dice:

Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso

Legge 104/92 commi 5 e 6

Le modifiche, apportate al decreto 59/2017 dalla legge 145/2018 dispongono le due deroghe della legge 104/92 chiarendo a quali commi fare riferimento e che tali situazioni devono comunque essersi verificate dopo la presentazione delle istanze per il relativo concorso (quindi per disabilità personale certificata dopo la predetta istanza oppure per assistere un familiare disabile grave, la cui disabilità sia stata certifica sempre dopo l’istanza di partecipazione al concorso).

Il comma 5 recita:Corsi di perfezionamento per docenti da 60Cfu

Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Il comma 6 recita:
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

Pertanto, il docente che rientra nel blocco, se ha una disabilità personale grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, accertata successivamente alla presentazione della istanza per la partecipazione al concorso; oppure assiste un parente o un affine fino al terzo grado con disabilità grave, anch’essa accertata successivamente alla presentazione della istanza per la partecipazione al concorso, può presentare domanda di trasferimento.

Ricordiamo che la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado.

Poi vi è un’eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti.

In queste ipotesi, stimando eccessivamente onerosa o impossibile l’opera di assistenza a causa dell’età non più giovane o della patologia del famigliare, la legge prevede la possibilità di estendere la legittimazione alla titolarità dei permessi anche ai parenti e agli affini entro il terzo grado (si passa dal terzo al secondo grado di parentela, salvo la ricorrenza delle situazioni eccezionali dell’assenza, dell’età anagrafica o delle patologie).

L’estensione del diritto a parenti ed affini entro il terzo grado è pertanto prevista solo nel caso in cui il coniuge o i genitori della persona da assistere abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Ricordiamo che in base alla legge:
• sono parenti di primo grado: genitori, figli naturali, adottati o affiliati;
• sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli);
• sono parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta.
• sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero, patrigno e matrigna, con figliastri;
• sono affini di secondo grado: cognati (non sono affini il coniuge del cognato ovvero i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle);
• sono affini di terzo grado: lo zio della moglie, la zia del marito, il nipote della moglie e il nipote del marito.

Chi usufruisce della precedenza

Precisiamo, in ultimo, che un conto è avere i requisiti per superare il blocco quinquennale e richiedere trasferimento, altra cosa invece è fruire contestualmente anche delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità:

nel caso delle due deroghe infatti, solo la disabilità personale grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) e l’assistenza al figlio (o equiparati), al coniuge o al genitore permette non solo il superamento del blocco ma anche di avere la precedenza nel trasferimento (l’assistenza al genitore solo nei trasferimenti provinciali).

Mentre, per esempio, l’assistenza al suocero (affine di primo grado) o al nonno (parente di II grado) mentre permette di superare il blocco non permette di fruire della precedenza.

I docenti quindi all’atto della domanda dovranno presentare tutta la documentazione necessaria ai fini della dimostrazione di avere i requisiti per superare il blocco.

Nel caso in cui tale documentazione permette anche di fruire delle precedenze di cui all’art. 13 (es. assistenza al figlio o al genitore) devono attenersi alle indicazioni fornite in tale articolo e nell’art. 4 dell’O.M. sulla mobilità, che prevedono quali sono le documentazioni necessarie e come devono essere indicate le preferenze al fine di fruire della precedenza.

Mobilità insegnanti 2020: guide, consulenza online e FAQ di OrizzonteScuola

Fonte: https://www.orizzontescuola.it/mobilita-docenti-2020-chi-puo-presentare-domanda-di-trasferimento-per-assistere-il-familiare/

 

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