Emergenza Coronavirus, proroga contratti ai docenti con contratto di supplenza temporanea anche in caso di rientro del titolare. A prevederla il DL Cura Italia del 17 marzo 2020.
Nella nota del 18 marzo il Ministero precisa che la proroga spetta “a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria”
Criteri per la supplenza
Nel decreto viene individuata la risorsa finanziaria per questa operazione, calcolata in base alla spesa sostenuta dalla singola istituzione scolastica nel triennio precedente nella mensilità di riferimento.
E’ necessario inoltre che il supplente individuato sia “provvisto di una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa” (art. 121, c. 1 del D.L. 18/2020), “disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l’istituto del comodato d’uso”.
E’ cura del Dirigente Scolastico verificare che la proroga o nuovi incarichi di supplenza fino al permanere dell’emergenza siano assegnati entro i limiti delle risorse assegnate.
Codice Sidi
Il Ministero ha già comunicato alle segreterie scolastiche il codice da inserire al SIDI per comunicare tale operazione. Si tratta del codice N19 con l’indicazione del flag “Supplenza in emergenza sanitaria da COVID-19”.
Il Ministero non ha ancora emanato invece le istruzioni operative e numerose scuole ci chiedono quale sia la data da prendere in considerazione per la proroga.
Decorrenza della proroga
L’art. 121 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 afferma
“Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19″.
Il decreto, in maniera estensiva, tutela gli insegnanti titolari di contratto di supplenza temporanea nei periodi di sospensione delle lezioni. Questo porterebbe a credere che il periodo possa essere anticipato al 23 febbraio per le cosiddette “zone rosse” o al 5 marzo per il resto di Italia. Coronavirus. Proroga supplenti anche se il titolare è rientrato, date del contratto. Le FAQ
Più restrittiva l’interpretazione che ne fornisce il sindacato ANP, che propone come data dalla quale far partire l’applicazione quella di entrata in vigore del decreto, il 17 marzo.
Di conseguenza, per i contratti già chiusi nel periodo precedente, pur avendo le stesse caratteristiche, non si potrebbe far nulla.
Non sappiamo come stanno operando le segreterie in attesa di un eventuale chiarimento da parte del Ministero, una risposta ai docenti crediamo sia doveroso fornirla.