E’ corretto dire che a partire dall’a.s. 2018/2019 la continuità di scuola si conta solo se non coincidente con l’anno di prova?
Paola scrive
Sono stata immessa in ruolo nel 2018/19. Ho letto che la continuità di scuola si conta solo dalla sede definitiva e quindi è escluso l’anno di immissione in ruolo e di prova. In realtà io non ho chiesto trasferimento e sono rimasta nella stessa scuola. Quanti anni di continuità devo contare per la graduatoria interna?
Continuità nella scuola
Nella graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del personale soprannumerario, la continuità si riconosce per OGNI ANNO di servizio prestato nella SCUOLA di attuale titolarità, attribuendo:
- 2 pp. per ciascun anno sino al quinto
- 3 pp. per ogni anno successivo al quinto senza soluzione di continuità.
Non va valutato l’anno scolastico in corso (2019/20).
ATTENZIONE: si prescinde dal vincolo del triennio che è valido solo per i trasferimenti a domanda.
Pertanto, un docente che ha 5 anni di servizio nella stessa scuola avrà 10 pp. di continuità, mentre per il sesto anno avrà 13 pp., per il settimo 16 pp. e così via.
Decorrenza economica della nomina e assegnazione di sede definitiva
La continuità didattica è attribuita partendo dalla decorrenza economica dell’immissione in ruolo e dall’assegnazione della sede definitiva.
Pertanto, è escluso dal conteggio sia il periodo di servizio pre ruolo sia il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina, ma anche quello di decorrenza economica prestato però su sede provvisoria.
ESEMPI
- docente entrata in ruolo nel 2009/10 (sede provvisoria) e ottiene la sede definitiva nel 2010/11 (anche se è la stessa in cui ha svolto l’anno di prova) rimasta nella stessa scuola senza aver mai ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale, a meno che non era una perdente posto), la continuità è:
2010/11 (sede definitiva); 2011/12; 2012/13; 2013/14; 2014/15; 2015/16; 2016/17; 2017/18; 2018/2019.
Non si conta né l’anno su sede provvisoria, né l’anno in corso.
9 anni di punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto: totale 22 pp. (5×2= 10 + 4×3= 12 punteggio che viene attribuito anche nel trasferimento a domanda).
- docente entrata in ruolo nel 2015/16 (sede provvisoria) e ottiene la sede definitiva nel 2016/17 (anche se è la stessa in cui ha svolto l’anno di prova) rimasta nella stessa scuola senza aver ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale a meno che non era una perdente posto), la continuità è:
2016/17 (sede definitiva) + 2017/18 + 2018/19
Non si conta né l’anno su sede provvisoria, né l’anno in corso.
Punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto 6 pp. (2×3= 6). Nessun punteggio viene invece attribuito nel caso di trasferimento a domanda perché il docente non ha ancora maturato il triennio di continuità.
Conclusione
Richiamati i principi generali e fatti gli esempi, è utile dire che dal 2016 per i docenti non esiste più la sede provvisoria.
Infatti da quell’anno scolastico in poi il docente neo immesso in ruolo ha già una sede definitiva tant’è che deve essere anche inserito nelle graduatorie interne di istituto ai fini dell’individuazione dei perdenti posto, indipendentemente se è nell’anno di prova e di formazione.
Esempio
- docente entrata in ruolo nel 2017/18 attualmente nella stessa scuola senza aver ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale a meno che non era una perdente posto), la continuità è:
2017/18 + 2018/19 = 4 pp. (2×2= 4).
Si esclude l’anno in corso.
Per cui, premesso che non so dove la collega abbia recepito tale informazione, ha già un anno di continuità da far valere nelle prossime graduatorie interne:
Immissione in ruolo (sede definitiva): 2018/19 (2 punti), anche se coincideva con l’immissione in ruolo e l’anno di prova.
Si esclude l’anno in corso.