Il punteggio di continuità riguarda il servizio continuativo nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto. Quali sono i criteri per la sua valutazione
“Sono stata immessa in ruolo a dicembre 2015 legge 107 nel comune X, trasferita con la mobilità 2016 in una scuola del comune Y, dove tutt’ora insegno. Posso chiedere nella prossima mobilità interprovinciale la continuità di punteggio e quanti punti devo calcolare.”
Il punteggio spettante ai docenti , sia per la mobilità, che per la graduatoria interna di istituto, viene calcolato in base alle voci inserite nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità.
Tra le diverse voci, che comprendono servizio, titoli ed esigenze di famiglia, c’è anche il punteggio di continuità che spetta ai docenti che possono vantare anni continuativi di servizio nella scuola di titolarità
Punteggio di continuità: quando spetta e quando si perde
Il punteggio di continuità si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto.
Questo punteggio si perde in seguito a mobilità volontaria, anche se il docente si trasferisce nella stessa scuola su altra tipologia di posto e quindi non modifica la scuola di titolarità
Tale punteggio si perde, inoltre, in seguito ad assegnazione provvisoria, ad eccezione dei docenti trasferiti nell’ottennio quale soprannumerari che abbiano chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. In quest’ultimo caso, come chiarisce la nota 5) della tabella di valutazione, l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro.
Come si calcola il punteggio di continuità: differenza tra mobilità e graduatoria interna di istituto
Il punteggio di continuità si calcola con l’attribuzione di 2 punti per ogni anno entro il quinquennio e di 3 punti per ogni anno successivo al quinto
Per la mobilità è possibile valutare il punteggio dopo aver maturato un triennio continuativo nella scuola
Per la graduatoria interna, invece, è sufficiente aver maturato un solo anno
Conclusioni
La nostra lettrice, titolare nella scuola dall’anno scolastico 2016/17, ha maturato il triennio di permanenza nella scuola (aa.ss. 2016/17-2017/18-2018/19), senza conteggiate l’anno in corso che non si valuta.
Potrà, quindi, inserire nella domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico il punteggio di continuità maturato nel triennio indicato, quindi 2×3=6 punti
Fonte;:https://www.orizzontescuola.it/punteggio-di-continuita-quando-si-puo-valutare-nella-mobilita/