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ANTEPRIMA BOZZE BANDI CONCORSI 2020: STRAORDINARIO, ORDINARIO SECONDARIA, ORDINARIO INFANZIA\PRIMARIA

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Pubblichiamo in anteprima le bozze dei bandi delle procedure concorsuali, la cui uscita si attende per fine mese. Le bozze sono state inviate al CSPI (Consiglio Superiore della pubblica istruzione) affinché venga espresso il parere obbligatorio (ma non vincolante). Tale iter potrebbe durare da un minimo di 15 giorni a un massimo di 45 giorni. Infatti, i pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di 45 giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può, comunque essere inferiore a 15 giorni.

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Di seguito ci occupiamo del bando del concorso straordinario.

CONCORSO STRAORDINARIO
La procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23. I posti a bando sono suddivisi per regione, tipologia di posto e classe di concorso come indicato nell’Allegato A.

Università
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PROCEDURA NAZIONALE MA ORGANIZZATA SU BASE REGIONALE
La procedura straordinaria è bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale. I dirigenti preposti agli USR sono responsabili dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale. In caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l’USR, individuato nell’Allegato B del presente decreto è responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell’Allegato medesimo.

REQUISITI DI ACCESSO
La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:

a. tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all’anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;

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b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;

d. per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla procedura e l’ulteriore specializzazione per il relativo grado, salvo quanto stabilito al comma 3.

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Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), è valido solo se

a. prestato nelle scuole secondarie statali;

b. prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.

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AMMISSIONE CON RISERVA DEGLI SPECIALIZZANDI SOSTEGNO
Sono ammessi con riserva alla procedura straordinaria per i posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva si scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

AMMISSIONE CON RISERVA DEGLI ABILITATI O SPECIALIZZATI ALL’ESTERO IN ATTESA DI RICONOSCIMENTO
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero la specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. La riserva si scioglie positivamente a far data dall’adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dalla competente struttura del Ministero dell’istruzione.

PARTECIPAZIONE IN UN’UNICA REGIONE
I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione sia per il sostegno del primo e del secondo grado sia per una classe di concorso. Il candidato concorre per più procedure mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intende partecipare.

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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

ELENCO DELLE DATE DI ESAME
L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi Albi e siti internet, nonché sul sito internet del Ministero. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.

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FONTE: https://www.obiettivoscuola.it/ultimiarticoli2/1153-anteprima-bandi-concorsi.html

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