Congedo per i figli fino ai 16 anni di età _ 15 giorni fino al termine della sospensione delle attività (art. 24 decreto legge)
È previsto un congedo specifico di 15 giorni per i figli di età non superiore ai 16 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata. La scheda tecnica UIL Scuola
Da quando
Dal 5 marzo.
Per quanto tempo
Per un totale complessivo di 15 giorni.
Fino a quando
Il congedo è riconosciuto per tutto il periodo della sospensione delle attività scolastiche (al momento 3 aprile 2020).
Chi ne può fruire
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, anche affidatari, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro
genitore disoccupato o non lavoratore.
La retribuzione
- figli fino ai 12 anni: la retribuzione è del 50%;
- figli dai 12 ai 16 anni: il congedo è senza retribuzione.
NOTA BENE
- il congedo è aggiuntivo a quello previsto dal T.U. di maternità e paternità e previsto per il personale della scuola dall’art. 12 del CCNL 2006-09
- gli eventuali periodi di “normale” congedo parentale, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo previsto dal decreto con diritto all’indennità e non computati nè indennizzati a titolo di congedo parentale;
- dal momento che l’art. in questione fa decorrere il diritto dal 5 di marzo, si ritiene che eventuali giorni di “normale” congedo parentale fruiti da quella data possano convertirsi nello “speciale” congedo previsto;
- il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- il congedo e l’indennità non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.