Ci troviamo in una fase di straordinaria emergenza, che in parte ha trovato impreparato il settore della scuola, ma che con grande spirito di sacrificio e di collaborazione sta reagendo per garantire il diritto all’istruzione cercando di armonizzare i diritti esistenti con una situazione fuori da ogni contesto normativo ordinario. Le riunioni di carattere collegiale di presenza ad oggi non sono sostanzialmente possibili e se l’emergenza coronavirus non dovesse finire entro il 3 aprile, cosa possibile, non è da escludere che si dovrà ricorrere allo scrutinio telematico.
La valutazione spetta al consiglio di classe
Il DPR. N.122/2009, all’articolo 4 sottolinea che la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e’ effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, afferma che i consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
La valutazione deve seguire un congruo numero di verifiche
Il Regio decreto del 4 maggio 1925, n. 653, (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione) all’articolo 79 afferma: “I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni”.
A tal proposito va ricordato che il MIUR nella sua nota dell’8 marzo sulla questione della didattica a distanza scrive:
“Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.
Lo stesso MIUR nella sua circolare dell’8 marzo riconosce la possibilità di dare dei voti in queste circostanze di didattica a distanza. Rientra giustamente nella libertà d’insegnamento, ma i criteri da osservare dovranno essere quelli definiti all’interno della scuola. E chiaramente si dovranno fare i conti con situazioni fuori da ogni contesto ordinario.
Per riconoscere l’equivalenza della didattica a distanza con quella ordinaria servirebbe un provvedimento normativo
L’attività didattica ordinaria è stata sospesa e quella a distanza può essere chiamata a sostituire quella ordinaria? Se così fosse si innescherebbero una serie di meccanismi ad effetto domino, dall’orario di lezione, alla presenza e così via discorrendo. La questione a livello normativo è incerta ed il rischio che si possano venire a determinare dei contenziosi in ordine alla valutazione che ne deriverà, sono concreti. Ad oggi non ci sono gli elementi normativi per poter sostenere in modo certo, chiaro e tassativo che la didattica a distanza possa sostituire quella ordinaria come sospesa per decreto governativo. Discorso diverso è intendere l’attività didattica a distanza come un modo di garantire agli studenti l’esercizio del diritto d’istruzione senza che questa possa avere alcun tipo di mera equiparazione con l’attività didattica ordinaria. Almeno fino a quando non ci sarà un provvedimento normativo che ne riconosca l’equivalenza.
La valutazione ha per oggetto il percorso formativo degli studenti
Ritornando sulla valutazione degli studenti bisogna ricordare altresì quanto dispone il DLGS 13 aprile 2017, n. 62. Lo stesso decreto evidenzia all’articolo 1 che “la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalita’ formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identita’ personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita’ e competenze”. Al comma 2 dell’articolo 1 si scrive che la valutazione e’ coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e’ effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformita’ con i criteri e le modalita’ definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. Mentre l’articolo 2 comma 3 sottolinea che “ La valutazione e’ effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe”.
Il consiglio di classe deve essere perfetto
La giurisprudenza oramai è consolidata nell’affermare che il consiglio di classe che procede ad effettuare la valutazione deve essere perfetto. Il TAR Catanzaro N. 01542/2019 condivide che “ai sensi degli artt. 5, co. 7, e 193, co. 1, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e dell’art.4 del d.P.R. n.122 del 2009, il consiglio di classe, costituito da tutti i docenti della classe e presieduto dal dirigente scolastico, nell’espletamento di attività valutativa opererebbe come un collegio perfetto, quindi con la partecipazione di tutti i suoi componenti”. Il TAR Bologna N. 00841/2019 : Per quello che riguarda la violazione del principio del Collegio perfetto, si tratta di una censura infondata: l’unico insegnante curricolare assente allo scrutinio è stato sostituito da un collega della stessa materia e non è affatto necessario che vi sia una motivazione sulle cause dell’assenza, anche perché nessun sindacato sarebbe possibile su di esse. La norma vuole solo che vi siano tutti gli insegnanti previsti dal corso di studi”. Il TAR per il Piemonte 00786/2018 ribadisce: “il consiglio di classe è collegio perfetto unicamente in sede di scrutinio”.
Lo scrutinio telematico ed il lavoro agile per i docenti
Tutti questi principi andranno rispettati anche nel caso in cui si dovesse procedere allo scrutinio telematico. Premesso che sul punto sarebbe il caso di riconoscere l’esistenza del lavoro agile con le dovute garanzie anche al personale docente. Visto che il personale docente da casa sta lavorando e gli organi collegiali, intesi come attività funzionali, se svolti in via telematica, necessitano di un riconoscimento in materia di lavoro agile.
Il lavoro agile, come ricorda la nota MIUR del 6 marzo, nella scuola è contemplato espressamente per il personale ATA, per i docenti inidonei, non per il personale docente ordinario. Il lavoro agile previsto ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a) del DPCM 1° marzo 2020 è disciplinato dall’articolo 18, al 23, della legge 22 maggio 2017, n. 81. Si pone lo stesso problema per il collegio telematico. E’ certamente legittimo se regolamentato a priori, nel caso in cui non lo sia stato, si possono porre dei problemi in ordine alla validità delle sedute e di ciò che si delibera. In analogia si può tenere conto di quanto affermato ad esempio dall’articolo 2370 del Codice civile che pur riguardando la fattispecie delle assemblee nelle società, il principio può essere estendibile anche a questa casistica quando si scrive che “lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea”.
Il Tribunale di Bologna (sezione specializzata societaria) con sentenza 18 marzo 2014, ha affermato che lo statuto sociale di una cooperativa quotata può autorizzare l’utilizzo dei “centri di voto” collegati “a distanza” all’assemblea mediante un sistema telematico, in modo legittimo, dal combinato disposto tra l’articolo127 del decreto legislativo 58/1998 (il Tuf) e l’articolo 2370 del Codice civile. Se non regolamentato a priori una riunione collegiale telematica può essere illegittima, come illegittime saranno le determinazioni che ne deriveranno. Sul punto se si verrà coinvolti in siffatte convocazioni, andranno fatte mettere a verbale, telematicamente, le proprie osservazioni. Ricordiamo che è la circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105 che invita proprio a dotarsi di un proprio regolamento in materia di funzionamento dell’organo collegiale. Essendo però presenti innanzi ad una fattispecie straordinaria dove si rischia la paralisi della scuola, serviranno sicuramente delle indicazioni certe da parte del MIUR per evitare che ognuno vada per la propria strada e si esponga a dei contenziosi possibili. Va detto che le sedute assembleare ritenute “illegittime” possono essere sanate in generale solo se la seduta deliberante dell’organo collegiale sostitutiva sia immune da vizi e da irregolarità.
L’articolo 2377 del Codice Civile afferma che “L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”. Sul punto si deve osservare che una parte della giurisprudenza sembra affermare che possa trovare applicazione la disposizione dell’art.2377, penultimo comma c.c come disposizione di carattere generale e che, di conseguenza, si verifica la cessazione della materia del contendere quando l’assemblea, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell’impugnazione, ponendo in essere, pur senza forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (Cass.1997 n.12439). In sostanza si potrebbe sanare un consiglio telematico convocato per lo svolgimento degli scrutini, non regolamentato e che possa essere oggetto di possibile impugnazione, che deve essere comunque sempre perfetto, con una successiva riunione collegiale di presenza, purché si verifichi entro l’anno scolastico di riferimento.
FONTE: https://www.orizzontescuola.it/coronavirus-scrutini-telematici-potrebbero-diventare-realta/