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Didattica a distanza: Registro elettronico non c’è obbligo di firma. Lo Smart Working non è applicabile ai docenti.

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corso di preparazione al concorso docenti - insegnanti di sostegnoIn questi giorni in cui l’Italia si adegua a nuovi stili di vita, adottando tutte le misure necessarie per contrastare la diffusione del Coronavirus, la scuola italiana combatte la sua più grande sfida degli ultimi anni con l’implementazione, piuttosto improvvisata e a cui tutti erano alquanto impreparati, della didattica a distanza.

Con l’assenza di una vera e propria formazione digitale della classe docente, con le scelte piuttosto personali di ogni dirigente e di conseguenza di ogni docente, su modi, tempi e strumenti di attuazione della nuova metodologia didattica, tra piattaforme, mail, messaggi di ogni tipo, con i telefoni dei docenti che impazzano a tutte le ore  per confronti, metodi e strategie, tra tutto il mare di domande che corrono sulla rete, una domanda su tutte spadroneggia:  con la didattica a distanza va firmato il registro elettronico?Master Nuova didattica per le lingue

I DS, in mancanza di precise indicazioni ministeriali, si sono divisi in due grandi categorie, quelli che in maniera pedante hanno richiesto la firma ai docenti sul registro elettronico, chiedendo di rispettare e in alcuni casi, di collegarsi per l’effettivo numero di ore svolte in classe, e quelli che invece hanno dato indicazioni di non firmare o non hanno affatto dato indicazioni in merito.

Ricordiamo che il registro elettronico è ormai in adozione in tutte le scuole d’Italia, in seguito al piano di dematerializzazione, che rappresenta a tutti gli effetti un atto amministrativo ufficiale, e che, con la firma del registro elettronico all’ingresso in classe, i docenti testimoniano la loro effettiva presenza a scuola, al pari di impiegati che timbrano il cartellino (dal decreto 95/2012 ). La legge inoltre prevede una compilazione in tempo reale del registro da parte dei docenti, tranne nei casi in cui la scuola non fornisca dispositivi e connessioni alla rete.

Dunque, se il registro, come atto amministrativo, deve testimoniare la presenza a scuola, se i docenti dovrebbero annotare su di esso tutto quanto svolto nelle ore in presenza, comprese eventuali note o circolari, ingressi o uscite degli alunni fuori dall’orario consueto, se l’insegnante, infatti, in qualità di pubblico ufficiale deve registrare all’istante quanto avviene in sua presenza, tutto ciò come trova compatibilità con una didattica a distanza non regolamentata in nessun modo? 

Qualche Dirigente fa riferimento allo Smart Working ma,  è applicabile anche ai docenti? Sono stati verificati i requisiti per applicare lo smart working?  Chi garantisce o obbliga il docente ad avere nelle propria abitazione una connessione alla rete e un pc?

Giova ricordare che nessuna nota MIUR pubblicata fino ad oggi contempla l’applicazione del cosidetto smart working, lavoro agile, ai docenti limitandosi alla sola figura del personale ATA, quindi è chiaro che i docenti sono esonerati dalla firma.

Inoltre, rìricordiamo anche le indicazioni chiare del ministero sulla questione di salvaguardare il rapporto affettivo, la relazione, il gruppo classe, che sono le vere cose che vengono effettivamente a mancare quando mancano le 4 mura di un’aula, e che la stessa ministra Azzolina si è giustamente raccomandata con le docenti, soprattutto di infanzia e primaria, di inviare registrazioni di storie lette, o messaggi di saluti, appare chiaro che i rapporti da mantenere vanno ben oltre gli schemi dei classici orari scolastici.

La Dad (didattica a distana) non è solo mancanza di un’aula reale che viene sostituita da un ambiente virtuale, è e deve essere strumento innovativo, moderno, di connessione reale, attualmente resa possibile solo grazie alla “professionalità” e alla “buona volontà” dei docenti.

Fonte:https://www.professionistiscuola.it/varie/3581-didattica-a-distanza-registro-elettronico-non-c-e-obbligo-di-firma-lo-smart-working-non-e-applicabile-ai-docenti.html

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