Paura e gratitudine, mista a incertezza, stasera, per l’ennesima misura straordinaria posta in essere da un provatissimo presidente del Consiglio dei ministri in una, inattesa, diretta facebook.
Scarica il testo del DPCM 11 marzo 2020
L’Italia intera, ancora una volta, col fiato sospeso pendeva, tutta e con sincera commozione, dalle labbra del Conte: oggi, più che mai, padre, uomo, docente.
Il DPCM 11 marzo 2020 era atteso (richiesto con forza da molte regioni, la Lombardia in primis) e, a ogni modo, ha rappresentato l’epilogo di questa brutta (appena iniziata) avventura che stiamo vivendo. La peggiore dell’età repubblicana del nostro Stato.
Con esso, il professore Giuseppe Conte, ha ritenuto necessario ulteriormente inasprire le misure previste nei due precedenti DPCM vuoi anche per le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale teso a richieder misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Su proposta del ministro della salute, sentiti i ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni ha decretato, dunque, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 di adottare misure più severe e cogenti tese a sospendere le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (che sono state elencate in apposito allegato, il numero 1), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, mantenendo, comunque, l’accesso alle sole attività. Resteranno chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, invece, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Moltissime le attività sospese che vanno dai servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Saranno, se vorranno, i presidenti delle regioni, eventualmente con loro ordinanza a disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro della salute è autorizzato a disporre la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.Resteranno operative le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ma potranno assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. Dunque, non sino al 3 di aprile, come inizialmente pareva essere. Si tratta, senza ombra di dubbio, di un provvedimento atteso quanto necessario che, si augurano tutti, produca effetti che, come ha detto Conte, non è detto che siano immediati. Oggi, è necessario, più di prima e meglio di prima, esercitare le nostre migliori abilità umane, civiche, sociali e mostrare d’essere prima di tutto uomini e, congiuntamente, responsabili cittadini.
Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2
Servizi per la persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Scuole
Il nuovo intervento non tocca l’ambito scuola e istruzione, quindi restano in essere le norme già varate, con alcune importanti novità.
Quando ATA e docenti a scuola
Ricordiamo che con nota del 10 marzo 2020 il Ministero ha fornito precise indicazioni ai Dirigenti Scolastici per limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone.
Il DPCM interviene inoltre affermando “10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.”
Il lavoro agile “va assicurato in via ordinaria fermo restando che all’amministrazione si raccomanda di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dei periodi di congedo ordinario e di ferie”
N.B. Le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 sono in vigore fino al 25 marzo 2020, mentre le misure per la scuola sono in vigore fino al 3 aprile.