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Diploma magistrale, “non è titolo abilitante”. Sezioni Unite negano accesso a Graduatoria ad Esaurimento

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Alcuni diplomati magistrale, con diploma conseguito entro l’a.s. 2001/2002, hanno intrapreso un percorso giudiziario, che è arrivato fino alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, impugnando il decreto MIUR n. 495 del 2016 col quale era stato disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il personale docente ed educativo della scuola per il triennio 2014/2017 senza prevedere la possibilità di inserimento, nelle stesse graduatorie, dei docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002.

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Ancora una volta la giustizia ha negato, al diploma magistrale, la qualifica di titolo abilitante.

Il percorso giudiziario intrapreso da alcuni diplomati magistrale

Alcuni diplomati magistrale, con titolo conseguito entro l’a.s. 2001/2002, hanno impugnato davanti al TAR il decreto MIUR n. 495 del 22.06.2016 con cui era stato disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il personale docente ed educativo della scuola per il triennio 2014/2017 senza prevedere la possibilità di inserimento, in dette graduatorie, dei docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002. Sia il Tar che il Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso: quanto alla tempestività della domanda di inserimento nelle GAE e del successivo ricorso giurisdizionale, il Consiglio di stato ha accertato che i ricorrenti avrebbero potuto percepire l’illegittimità del mancato inserimento nelle graduatorie ben prima del 2013 atteso che la conoscenza non è sorta nel momento in cui la questione è giunta in sede giurisdizionale, bensì piuttosto col d.m. 16 marzo 2007, tramite il quale, in attuazione dell’art. 1 c. 605 della L. n. 296/2006 (legge finanziaria del 2007), era stato disposto l’aggiornamento delle graduatorie permanenti che erano state chiuse e portate ad esaurimento. Infine, richiamandosi ancora una volta alla decisione del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria (n. 11 del 2017), secondo cui il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’a.s. 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, c. 605, lett. c), L. n. 296/2006, si è ulteriormente negata la qualifica di titolo abilitante al diploma magistrale.

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L’infondatezza della pretesa ad essere inseriti nella graduatoria

Contro la sentenza del Consiglio di Stato i diplomati magistrale ricorrono alla Corte di Cassazione (Sezioni Unite Civili, Ordinanza n. 5587 del 28 febbraio 2020), denunciando la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, e quindi l’eccesso di potere giurisdizionale per avere il Consiglio di Stato sconfinato dai limiti della sua giurisdizione e pronunciato su una domanda rientrante nella sfera riservata al giudice ordinario, essendo la richiesta finalizzata ad ottenere l’accertamento del loro diritto ad essere inseriti nella graduatoria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo.

Il diploma magistrale non è abilitante e non legittima l’inserimento nella graduatoria di terza fascia o in altra graduatoria eventualmente aggiuntiva

Le Sezioni Unite hanno evidenziato che la controversia origina da un ricorso proposto al Tribunale del lavoro che con sentenza, resa nel 2016, declinava la propria giurisdizione. Quindi il giudizio fu riassunto dagli stessi ricorrenti davanti al TAR Lazio che, con sentenza (n. 3024 del 2017), affermava la propria giurisdizione ma respingeva nel merito la domanda. Il Consiglio di Stato ha quindi deciso, respingendolo, il motivo di ricorso col quale gli aspiranti avevano dedotto di essere in possesso di un titolo abilitante che legittimava all’inserimento nella graduatoria di terza fascia o in altra graduatoria eventualmente aggiuntiva. Da tale ricostruzione si evince, pertanto, che la statuizione sulla giurisdizione del giudice amministrativo, affermata dal TAR davanti al quale gli stessi ricorrenti avevano riassunto il giudizio a seguito della declinatoria da parte del Tribunale, non ha costituito oggetto di appello davanti al Consiglio di Stato. La condanna alle spese. Le Sezioni Unite, dichiarato inammissibile il ricorso, hanno condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in € 3000,00 oltre accessori.

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/diploma-magistrale-non-e-titolo-abilitante-sezioni-unite-negano-accesso-a-graduatoria-ad-esaurimento/

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