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Coronavirus, scuole chiuse: news Toscana, Lazio. Norme in vigore, FaQ

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Nuove norme in vigore per le zone interessate all’infezione da Coronavirus che riguarda il Nord Italia ed in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Ecco quali sono le norme in vigore e l’aggiornamento in tempo reale sul resto delle regioni.

Corsi di Perfezionamento
Rivolti a docenti che intendono aggiornarsi e arricchire le proprie competenze.

Aggiornamenti 4 marzo

Toscana: Chiusi (Siena): disposizione chiusura scuole

Lazio: potrebbero essere anticipate le vacanze di Pasqua. Ipotesi stop per 7 o 15 giorni 

Master per il completamento delle classi di concorso
Master per il completamento delle classi di concorso

Marche: attività didattiche sospese fino all’8 marzo

Scuole chiuse in alcuni comuni dell’Alto Adige. Info

Scuole chiuse in Molise. Info

Master mondo scuola
Tutti i master dedicati al personale docente

Chiuse due scuole in Campania: nel salernitano e a Torre del Greco

Piemonte, notizia di ieri chiusura scuole fino all’8 marzo. Info
Piano urgente per la didattica online

Liguria prolunga sospensione attività didattica fino all’8 marzo. Le info

Prova orale, preparati con noi
Preparazione prova orale concorso docenti TER

In Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, nelle province di Pesaro-Urbino e Savona l’attività didattica è sospesa fino all’8 marzo.

Restano chiuse le scuole nei Comuni della cosiddetta “zona rossa” (nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia,Terranova dei Passerini; nella Regione Veneto: Vò).

In Friuli Venezia Giulia la sospensione delle attività didattiche è stata prevista fino al giorno 8 marzo.

Abilitazione Insegnamento 30-36-60 CFU
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Toscana e Lazio, casi di Coronavirus ma scuole restano aperte

Nuovo Dpcm e misure per le aree interessate

Scarica il testo definitivo bollinato

Misure urgenti di contenimento del contagio nelle zone di cui all’allegato 1

Università
Università

Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini in Lombardia e Vo’ Euganeo in Veneto.

Il decreto prevede:

  • chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza
  • sospensione dei viaggi di istruzione fino al 15 marzo 2020
  • sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private

Misure urgenti di contenimento del contagio nelle zone di cui all’allegato 2

Percorsi abilitanti 30 CFU
Attivato il II ciclo dei corsi 30 CFU

Si tratta di: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e delle province di Pesaro – Urbino e Savona

Il decreto prevede

  • sospensione sino all’8 marzo 2020 dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per la professione sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonchè delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza
  • sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curricolari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario.

Chiusura scuole  e sospensione attività didattiche
La differenza tra i comuni della zona rossa e le regioni dell’Allegato 2 è dunque questa.

La differenza è spiegata dal Ministero in apposita FAQ

“C’è differenza – e se sì, quale – tra chiusura delle scuole e sospensione delle attività didattiche?

La chiusura delle scuole, provvedimento di esclusiva competenza delle Regioni e degli Enti Locali, comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Le assenze non devono essere giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero. Il Dirigente Scolastico e il DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) possono comunque procedere, attraverso la firma in remoto, ad emettere gli atti di competenza. In casi particolari, ad esempio del personale impiegato nelle aziende agricole annesse agli istituti agrari o nei casi di deperibilità delle merci, i Dirigenti Scolastici possono procedere, con le necessarie cautele, a garantire i servizi essenziali e indifferibili.

La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate.”

Di conseguenza, con la sospensione delle attività didattiche si reca a scuola il personale ATA ma non il personale docente, fermo restando che le scuole possono attivare la cosiddetta “didattica a distanza”

Salvaguardia anno scolastico a rimborsi viaggi istruzione

Sarà comunque ritenuto valido l’anno scolastico per tutti coloro che, a seguito delle misure di contenimento del coronavirus, non potranno raggiungere il minimo dei 200 giorni di lezione.

Per quanto riguarda i rimborsi relativi ai viaggi di istruzione, sospesi fino al prossimo 15 marzo, oltre la possibilità di esercitare il diritto di recesso ai sensi del Codice del turismo, il decreto ha previsto espressamente anche il riferimento normativo all’articolo 1463 del codice civile in tema di impossibilità sopravvenuta, in modo da rendere più facili i rimborsi.

E’ prevista una tutela specifica del diritto al lavoro per tutti quei dipendenti delle ditte di pulizia delle scuole che sono stati internalizzati con apposita procedura nelle scorse settimane. La firma del loro contratto e la presa di servizio, che sarebbero dovute avvenire il prossimo primo marzo presso le scuole di riferimento, si terranno il giorno 2 marzo presso gli uffici territoriali del Ministero, nei territori dove le scuole risultino ancora chiuse per l’emergenza coronavirus.

Confermata la sospensione fino al prossimo 15 marzo di tutti i viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche. La disposizione è valida per le scuole di tutto il Paese.

Confermata la necessità del certificato medico per la riammissione a scuola dopo assenze di durata superiore a cinque giorni dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria. Possibile la didattica a distanza nei territori dove le scuole sono chiuse per l’emergenza coronavirus. Riammissione a scuola dopo cinque giorni, certificato solo per malattia infettiva

Le attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica dove la frequenza è interrotta a causa dell’emergenza sanitaria possono essere svolte, dove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle stesse Università e Istituzioni Afam, tenendo anche conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Il percorso didattico dovrà comunque essere salvaguardato recuperando dove necessario le attività e le prove di verifica.

FaQ del Ministero

I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospesi? Fino a quando?

Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle Istituzioni Scolastiche. La sospensione vale fino al 15 marzo 2020.

La disposizione su viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche riguarda le Istituzioni Scolastiche dell’intero sistema nazionale di istruzione?

La disposizione riguarda tutte le Istituzioni Scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

Il provvedimento di sospensione vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro)?

Sì, perché queste attività sono assimilate alle uscite didattiche. Anche in questo caso, la sospensione vale fino al 15 marzo.

Le scuole come devono regolarsi con gli scambi all’estero Erasmus+?

Per quanto riguarda il programma Erasmus +, vale quanto indicato sul sito dell’Agenzia Erasmus+ Indire: “Nell’ambito del programma Erasmus+ potrà applicarsi il principio di causa di forza maggiore. Pertanto sarà possibile richiedere all’Agenza Nazionale, nelle forme e con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare la clausola di forza maggiore relativamente alle attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorità”.

Le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati possono essere rimborsate?

Sì. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 fa espresso riferimento al Codice del turismo, all’articolo 41, comma 4, che prevede il recesso senza penale prima dell’inizio del pacchetto di viaggio.

Per sospendere i viaggi di istruzione occorre il parere degli organi collegiali o un provvedimento del dirigente scolastico?

La disposizione di sospensione è disciplinata dall’articolo 1, lettera b, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020.

Per le classi che si trovavano già in viaggio in zone indicate come focolai del virus sono previste misure precauzionali al rientro?

Le Istituzioni Scolastiche devono attenersi alle disposizioni del Ministero della Salute. Qui le indicazioni

Chi si assenta da scuola perché malato deve portare il certificato medico?

Fino al prossimo 15 marzo, per le assenze per malattia superiori a cinque giorni, serve il certificato medico per poter rientrare a scuola. La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico.

Cosa faccio se nella mia Regione non c’è l’obbligo di portare il certificato medico oltre i cinque giorni di assenza?

L’obbligo è stato ripristinato per tutti, su tutto il territorio nazionale, in deroga a qualsiasi altra disposizione.

C’è differenza – e se sì, quale – tra chiusura delle scuole e sospensione delle attività didattiche?

La chiusura delle scuole, provvedimento di esclusiva competenza delle Regioni e degli Enti Locali, comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Le assenze non devono essere giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero. Il Dirigente Scolastico e il DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) possono comunque procedere, attraverso la firma in remoto, ad emettere gli atti di competenza. In casi particolari, ad esempio del personale impiegato nelle aziende agricole annesse agli istituti agrari o nei casi di deperibilità delle merci, i Dirigenti Scolastici possono procedere, con le necessarie cautele, a garantire i servizi essenziali e indifferibili.
La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate.

I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità dell’anno scolastico e sul conteggio delle assenze degli alunni?

Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico. Allo stesso modo, l’anno scolastico è comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore.

I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità del periodo di formazione e prova del personale scolastico?

I periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova.

Per attivare la didattica a distanza le scuole devono aspettare indicazioni dal Ministero?

Secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 i Dirigenti Scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica è stata sospesa per l’emergenza sanitaria possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Il Ministero come supporterà la didattica a distanza?

Il Ministero sta integrando l’offerta di strumenti, community, chat e classi virtuali con una piattaforma interamente dedicata alla didattica a distanza, per assicurare a tutte le scuole che ne facciano richiesta la possibilità di avere gratuitamente strumenti e mezzi, garantendo il diritto allo studio a tutti.

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/coronavirus-e-scuola-le-norme-in-vigore-da-oggi-quadro-scuole-chiuse-chi-rientra-a-lavoro-certificati-medici-gite-validita-anno-scolastico-faq/

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