Le precedenze previste per la mobilità sono quelle indicate nell’art.13 del CCNI, dove sono raggruppate per categoria e sono inserite in base all’ordine di priorità con il quale devono essere valutate.
Si tratta di precedenze valide per la sola mobilità territoriale (trasferimento provinciale e interprovinciale), con l’unica eccezione di quella indicata nel punto I) riguardante “Disabilità e gravi motivi di salute”, che vale anche per la mobilità professionale.
Tra le precedenze vi è anche quella che interessa i docenti soprannumerari trasferiti con domanda condizionata, che chiedono il rientro nella scuola di ex-titolarità.
Si tratta della precedenza indicata nel punto II): “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità”.
I docenti che rientrano in questa categoria hanno, quindi, diritto di precedenza per il trasferimento nella scuola di precedente titolarità, se rispettano le regole e le condizioni stabilite nel contratto.
Vediamo di quali regole si tratta, fornendo risposta ai numerosi quesiti che i docenti interessati hanno posto alla nostra redazione.
La precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità è sempre valida?
No.
Il docente soprannumerario trasferito a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda, ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto.
Per usufruire della precedenza, quindi, il docente deve essere nell’ottennio, altrimenti tale diritto decade.
Questa precedenza si applica sempre?
No.
Il diritto alla precedenza è subordinato alla presentazione di domanda condizionata.
La precedenza si applica, infatti, solo se il docente presenta domanda condizionata per il rientro nella scuola di ex-titolarità, domanda che deve essere presentata per ogni anno dell’ottennio
In quale fase della mobilità si applica la precedenza?
La precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità si applica sempre nella I fase della mobilità (trasferimenti all’interno del comune), anche se il docente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto.
Detta precedenza opera esclusivamente all’interno della provincia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata. Non può essere applicata, quindi, in seguito a mobilità territoriale interprovinciale.
La precedenza vale anche se si chiede altra tipologia di posto?
No.
La precedenza opera esclusivamente per la tipologia di posto di titolarità (posto comune o posto di sostegno) al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata.
La precedenza spetta per tutte le preferenze inserite nella domanda?
No.
Il docente ha diritto alla precedenza solo per il rientro nella scuola di ex-titolarità e usufruisce di tale diritto solo per questa scuola.
Per le altre sedi richieste, quindi, il docente parteciperà al movimento senza alcuna precedenza, ma in base al punteggio.
Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove il docente era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza indicata nel punto V) riguardante il “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità”
Il docente soprannumerario nell’ottennio deve seguire precise regole per inserire le preferenze nella domanda?
Sì.
Per usufruire della precedenza e non perdere il diritto al rientro con priorità nella scuola di ex-titolarità, il docente interessato deve chiedere come prima preferenza la scuola dalla quale è stato trasferito d’ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto. A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario.
Nel caso di Istituto Comprensivo (IC) o Istituto di Istruzione Superiore (IIS) con plessi o sedi ubicati in comuni diversi , i docenti che hanno diritto al rientro in questi istituti e che intendono usufruire di questa precedenza su un posto dell’organico del medesimo, devono indicare, nell’apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione della sede di organico.
Per usufruire della precedenza, alla domanda condizionata deve essere allegata specifica documentazione?
Sì.
Per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità, deve essere allegata alla domanda condizionata di trasferimento la “dichiarazione di servizio continuativo” secondo il modello ministeriale disponibile nel sito istituzionale e allegato all’O.M. sulla mobilità.
In questa dichiarazione è indispensabile che il docente faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata e all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l’interessato ometta di indicare la scuola da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza.
Il docente che, con domanda condizionata, ottiene il trasferimento in una scuola richiesta, diversa da quella di ex-titolarità, perde la precedenza?
No.
Come chiarisce l’art.13 del CCNI, per il docente soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.
Il docente soprannumerario nell’ottennio con diritto di precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità, se trasferito con domanda condizionata in una scuola richiesta, è sottoposto al vincolo triennale?
No.
Come chiarisce l’art.2 comma 2 del contratto sulla mobilità, il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità assegnata in seguito a trasferimento, non si applica ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata,anche se soddisfatti su una preferenza espressa.
Questi docenti, infatti, se sono nell’ottennio, hanno il diritto di presentare domanda condizionata di trasferimento anche l’anno successivo, al fine di chiedere il rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità.
Quando si perde il diritto alla precedenza?
Il diritto alla precedenza si perde nei seguenti casi:
- quando è stato superato l’ottennio
- in seguito a mobilità professionale, trasferimento su altra tipologia di posto o trasferimento interprovinciale
- se non viene condizionata la domanda e non si inserisce la scuola di ex-titolarità come prima preferenza
- se nella domanda di trasferimento non viene indicata la scuola dalla quale il docente è stato trasferito nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerario
- se alla domanda non viene allegata la “dichiarazione di servizio continuativo”.
FONTE: https://www.orizzontescuola.it/mobilita-trasferimento-docente-soprannumerario-le-nostre-faq/