TFA sostegno V ciclo: come avevamo anticipato, è stata chiarita nel dm n, 95 del 12 febbraio 2020 l’impasse generata dalla nota interna del 28 novembre 2019, sui requisiti di accesso per gli ITP insegnanti tecnico pratici.
ITP accedono con diploma fino al 2024/25
Il dm n. 95 del 12 febbraio 2020 afferma infatti
“Ai fini dell’individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rimanda all’ art. 3, comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all’art. 5
(Disposizioni transitorie e finali), comma 2, del D.M. n. 92/2019.”
E proprio quell’art. 5 comma 2 era quella parte del dm 92/0219 non citata nella precedente nota e che adesso riporta giustamente il titolo di accesso per gli ITP al diploma.
Esso afferma infatti “I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025.
Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.”
Titoli di accesso per ITP
Le classi di concorso della scuola secondaria sono disciplinate dal DPR 19/2016, come modificato dal DM 259/2017.
Allegate al DPR la tabella A e la tabella B, dove sono indicate le classi di concorso, i titoli di studio d’accesso e gli eventuali crediti necessari.
Nella Tabella A sono riportate le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
Nella Tabella B sono riportate le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
Le modifiche apportate con il DM 259-17
Una volta verificato che il diploma dà l’accesso ad una delle classi di concorso delle tabelle, si avrà la certezza di poter partecipare al test d’accesso ai percorsi di specializzazione su sostegno.
Va comunque considerato il caso della classe di concorso B32 (classe di concorso ad esaurimento), alla quale si accede con il solo possesso del diploma di istituto secondario. Se ne dedurrebbe che chiunque è in possesso di un diploma di scuola secondaria possa presentare la domanda per le selezioni del TFA sostegno. Tuttavia, trattandosi di una classe di concorso ad esaurimento non è così scontato che possa essere considerata ancora valida.
Lo scorso anno il Miur non ha chiarito tale dubbio.
Di conseguenza invitiamo i docenti a chiedere alle Università se tale titolo può essere considerato titolo di accesso.
FONTE: https://www.orizzontescuola.it/tfa-sostegno-v-ciclo-itp-accedono-alle-selezioni-con-solo-diploma/