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Mobilità 2020: la percentuale per passare ad altra classe di concorso o grado di scuola sale al 20%

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La mobilità professionale comprende due movimenti diversi: il passaggio di cattedre e il passaggio di ruolo

Università
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Passaggio di cattedra

Con il passaggio di cattedra il docente chiede una o più classi di concorso nello stesso grado di istruzione di titolarità.

Per presentare domanda deve essere utilizzato lo specifico modulo destinato al passaggio di cattedra per il grado di istruzione richiesto, che sarà messo a disposizione nella piattaforma ministeriale IstanzeOnline nei termini che saranno previsti nell’Ordinanza ministeriale sulla mobilità 2020/21.

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Nel caso in cui il docente richieda più classi di concorso dovrà presentare una domanda di passaggio per ogni classe di concorso richiesta e potrà indicare nelle domande l’ordine di priorità tra le diverse richieste.

Nei moduli utilizzati lo scorso anno, che presumibilmente rimarranno invariati, la sezione specifica era quella con l’intestazione “Classe di concorso richiesta”, dove, nel caso indicato, il docente doveva compilare la casella 21 per la scuola Secondaria I grado e la casella 23 per la scuola Secondaria II grado:

Nel caso il candidato abbia presentato più domande di passaggio, indicare l’ordine di trattamento (1°,2°,3°, etc.) della domanda rispetto alle altre”

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È possibile presentare contemporaneamente domanda di passaggio di cattedra e di trasferimento e sarà il docente a decidere e indicare nella domanda di passaggio a quale dei due movimenti intende dare priorità. Potrà farlo rispondendo, nella specifica sezione indicata precedentemente, al quesito posto nella casella 20 per la scuola Secondaria I grado e nella casella 22 per la scuola Secondaria II grado:

Nel caso il candidato abbia presentato domanda di trasferimento, preferisce dare precedenza al trasferimento?”

Se il docente presenta contemporaneamente anche domanda di passaggio di ruolo, sarà questo movimento a prevalere rendendo inefficace il trasferimento o il passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

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Passaggio di ruolo

Con il passaggio di ruolo il docente chiede un altro ordine o grado di istruzione diverso da quello di titolarità.

Il passaggio di ruolo può essere chiesto per un solo ordine o grado di scuola (dell’Infanzia, Primaria, scuola Secondaria di I grado, scuola Secondaria di II grado), per la provincia e anche per più province.

Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola.

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Per presentare domanda deve essere utilizzato lo specifico modulo destinato al passaggio di ruolo per il

grado di istruzione richiesto, che sarà reso disponibile nella piattaforma ministeriale IstanzeOnline nei

termini stabiliti nell’Ordinanza ministeriale sulla mobilità 2020/21.

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Nel caso in cui il docente chieda più classi di concorso (sempre per lo stesso grado di istruzione) dovrà presentare una domanda di passaggio per ogni classe di concorso richiesta.

Il passaggio di ruolo è il movimento che risulta avere prevalenza sugli altri (trasferimento o passaggio di cattedra), nel senso che se il docente presenta contemporaneamente domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

Passaggio di cattedra e passaggio di ruolo: quali requisiti

Per partecipare alla mobilità professionale e presentare, quindi, domanda di passaggio di cattedra e/o di passaggio di ruolo, i docenti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

Master per il completamento delle classi di concorso
Master per il completamento delle classi di concorso
  • devono aver superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza
  • devono essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto e per le classi di concorso richieste

Ordine dei movimenti: quale prevale

Nella sequenza operativa dei movimenti, la mobilità territoriale precede quella professionale quindi i trasferimenti vengono disposti prima rispetto ai passaggi di cattedra e ai passaggio di ruolo.

Come vedremo nel dettaglio in un successivo articolo, le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano nelle seguenti tre distinte fasi:

I fase: Trasferimenti all’interno del comune

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale

Nel rispetto delle fasi indicate e dell’ordine con il quale i diversi movimenti vengono disposti, il docente che presenta contemporaneamente più domande per movimenti diversi, partecipando sia alla mobilità territoriale che professionale, deve essere consapevole della priorità di un movimento rispetto ad un altro.

Come viene esplicitato nell’art.6 comma 3 del CCNI, “la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze

Mobilità professionale e anno di prova

L’anno di prova deve essere svolto dal docente che ottiene il passaggio di ruolo, mentre non è tenuto a

svolgerlo il docente soddisfatto nella richiesta di passaggio di cattedra.

Come stabilito nel DM n.850/2015, infatti, sono tenuti allo svolgimento dell’anno di prova e formazione tutti i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

Fanno eccezione coloro che rientrano in un ordine o grado di istruzione in cui hanno già svolto e superato l’anno di prova, in quanto questo si svolge solo una volta per ogni ordine di scuola.

La possibilità di non svolgere l’anno di prova per questa categoria di docenti è ribadita nella nota ministeriale n.39533 del 4 settembre 2019, dove, nel paragrafo 3, tra le categorie che non devono svolgere il periodo di prova vengono inseriti anche ”i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e hanno già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado

Mobilità professionale: aliquote 2020/21

Per il prossimo anno scolastico 2020/21 l’aliquota destinata alla mobilità professionale è calcolata sul 50% delle disponibilità residue al termine dei trasferimenti provinciali.

Precisamente il 50% dei posti disponibili è destinato alle immissioni in ruolo e il restante 50% è suddiviso nel seguente modo:

  • 30% alla mobilità territoriale interprovinciale
  • 20% alla mobilità professionale

Per il prossimo anno il CCNI riporta la seguente tabella esplicativa con il numero di posti destinati ai diversi movimenti, in relazione alle disponibilità residue dopo i trasferimenti provinciali:

Mobilità professionale e vincolo triennale Si ricorda che la mobilità professionale è sempre mobilità volontaria in quanto non può essere disposto d’ufficio un passaggio di cattedra o un passaggio di ruolo. Passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, quindi, sono sempre movimenti a domanda che possono determinare per il docente soddisfatto nella richiesta il vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta. Il vincolo triennale si applica se il docente ottiene il passaggio in una scuola richiesta con preferenza analitica oppure con preferenza sintetica nel comune di titolarità. Il docente nel vincolo triennale non potrà partecipare alla mobilità nel successivo triennio. Non sarà, invece, interessato dal vincolo triennale il docente che ottiene il passaggio con preferenza sintetica su un comune diverso da quello di titolarità oppure con preferenza sintetica nella provincia.

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/mobilita-professionale-comprende-due-movimenti-distinti-requisiti-differenze-e-percentuali/

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