Sono tanti i docenti che ogni anno, con le operazioni di mobilità che annualmente precedono le immissioni in ruolo, tentano di cambiare sede di lavoro per avvicinarsi ai propri affetti o semplicemente per cambiare aria e trovare nuovi stimoli lavorativi presso una diversa istituzione scolastica. Una mobilità che non è permessa a tutti per una serie di vincoli e divieti dovuti alle varie norme che si sono stratificate nel tempo e che stanno creando notevole confusione tra chi intende presentare domanda di mobilità nei prossimi mesi. Di seguito chiariamo i requisiti e vincoli che bisogna aver superato per poter presentare la prossima domanda di mobilità.
La mobilità del personale docente, educativo ed ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola è regolata dal Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) per il triennio 2019-2022 è stato sottoscritto in via definitiva il 6 marzo 2019 e valido per gli anni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. ll MIUR e le OO.SS. si sono riservate, nel caso dovesse presentarsi la necessità, di riaprire il contratto su aspetti specifici (art. 1 c. 4). Le operazioni di mobilità, rimangono annuali e sono disposte dalla prevista ordinanza ministeriale che fisserà termini e modalità per la procedura di presentazione delle domande online.
Chi può produrre istanza per la mobilità?
Tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato può inoltrare domanda di mobilità territoriale.
La mobilità professionale (passaggio di ruolo/cattedra) è rivolta solo ai docenti in possesso della specifica abilitazione che abbiano superato il periodo di prova e il personale Ata in possesso del titolo (passaggio di profilo nella stessa area).
Le Fasi
- I fase: comunale (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità)
- II fase: provinciale (trasferimenti tra scuole di comuni diversi della stessa provincia. Si pongono in questa fase i trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa anche nello stesso comune).
- III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
Caratteristiche e vincoli della Mobilità
- Scompare la titolarità di ambito per i docenti introdotta dalla 107/2015
- Eliminato l’incarico triennale per i docenti di ruolo previsto dalla 107/2015
Vediamo nel dettaglio da una scheda CISL quali sono i vincoli esistenti riguardanti la mobilità degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado:
Scuola dell’infanzia e primaria
Tipo di reclutamento | Norme di riferimento | Vincoli | Cosa prevede il CCNI |
Assunzione da GaE | Art.399, comma 3 D.Lgs.
297/94 come modificato dalla L.128/2013 |
Vincolo triennale
nella provincia |
Superato dal CCNI 2019/2021 |
Assunzione da concorso 2016 (DDG 105/2016) | Art.10, comma 2, DDG
105/2016 Commi dal 79 all’82 dell’art.1 Legge 107/2015 |
Incarico triennale | Superato dal CCNI 2019/2021 |
Assunzione da concorso straordinario 2018 | Art.10, comma 10 del bando
Art.15 comma 10 bis L.108/2013 |
Vincolo triennale
nella provincia |
Superato dal CCNI 2019/2021 |
Docenti che hanno ottenuto il trasferimento su preferenza analitica nei movimenti per l’a.s.2019/2020 | Art.22, comma 4, lett.a1)
CCNL 2016/18 Art.2, comma 2 CCNI mobilità per il triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 |
Vincolo triennale
sulla scuola |
|
Assunti in ruolo a partire dall’a.s.2020/2021 | Art.1. commi 17.1 e 17.2,
Legge 159/2019 (di conversione del D.L.126/18) |
Vincolo
quinquennale sulla scuola |
Fatte salve le situazioni di soprannumerarietà e condizioni sopravvenute previste dalla L.104/92 |
Scuola secondaria (di I e II grado)
Tipo di reclutamento | Norme di riferimento | Vincoli | Cosa prevede il CCNI |
Assunzione da GaE | Art.399, comma 3 D.Lgs.
297/94 come modificato dalla L.128/2013 |
Vincolo triennale nella provincia | Superato dal CCNI 2019/2021 |
Assunzione da concorso 2016
(DDG 106/2016) |
Art.10, comma 2, DDG
106/2016 Commi dal 79 all’82 dell’art.1 Legge 107/2015 |
Incarico triennale | Superato dal CCNI 2019/2021 |
Assunzione da DDG 85/2018 (FIT)
a.s. 2018/2019 |
Art.13, comma 3, D.Lgs.
59/2017 come modificato dalla L.145/2018 |
Assunti
nell’a.s.2018/19 con contratti a T.D. Vincolo quinquennale sulla scuola |
Superato dal CCNI 2019/2021
Si tratta di docenti che non hanno potuto presentare domanda per l’a.s.2019/20, in quanto ancora a T.D. Potranno presentare domanda per l’a.s. 2020/21 |
Assunzione da DDG 85/2018
(FIT) ex DM 631/18 Per l’a.s.2018/19 con decorrenza giuridica ed economica 2019/20 |
Art.13, comma 3, D.Lgs.
59/2017 come modificato dalla L.145/2018 |
Assunti dopo l’entrata in vigore della L.145/2018, esclusi i docenti già avviati al FIT nell’anno 2018
Vincolo quinquennale sulla scuola |
Il CCNI prevede l’assenza di vincoli per i docenti già avviati al FIT 2018. A nostro parere, vi rientrano anche i docenti assunti per effetto del DM
631/2018 |
Assunzione da DDG 85/2018
(FIT) Per l’a.s.2019/20 |
Art.13, comma 3, D.Lgs.
59/2017 come modificato dalla L.145/2018 |
Vincolo quinquennale sulla scuola | |
Docenti che hanno ottenuto il trasferimento su preferenza analitica nei movimenti per l’a.s.2019/2020 | Art.22, comma 4, lett.a1)
CCNL 2016/18 Art.2, comma 2 CCNI mobilità per il triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 |
Vincolo triennale sulla scuola | |
Assunti in ruolo a partire dall’a.s.2020/2021 | Art.1. commi 17.1 e 17.2, Legge 159/2019 (di conversione del D.L.126/18) | Vincolo quinquennale sulla scuola | Fatte salve le situazioni di soprannumerarietà e condizioni sopravvenute previste dalla L.104/92 |
Aliquote per i trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale
Al termine dei trasferimenti provinciali e dopo avere riassorbito gli eventuali esuberi, è accantonato il 50% delle disponibilità per le immissioni in ruolo. Nel limite del restante 50% si realizzano i trasferimenti interprovinciali e la mobilità professionale (III fase) sulla base di aliquote così rimodulate nel triennio di vigenza del CCNI:
- a.s. 2019/2020 – 50% immissioni in ruolo
40% mobilità territoriale interprovinciale
10% mobilità professionale
- a.s. 2020/2021 – 50% immissioni in ruolo
30% mobilità territoriale interprovinciale
20% mobilità professionale
- a.s. 2021/2022 – 50% immissioni in ruolo
25% mobilità territoriale interprovinciale
25% mobilità professionale
L’eventuale posto dispari disponibile al termine delle operazioni di II fase (art.8 comma 7) è assegnato ad anni alterni prima alla mobilità poi alle immissioni in ruolo, quindi ancora alla mobilità. L’eventuale posto non intero nella ripartizione del 50% destinato alla mobilità si arrotonda alla frazione maggiore e, in caso di parità, ai trasferimenti. Per le classi di concorso in esubero nazionale, e fino al permanere della situazione, la mobilità territoriale si attua sul 100% delle disponibilità calcolate dopo a II fase.