Il possesso dei 24 CFU abilita all’insegnamento? Per il tribunale sì. La sentenza.
I 24 crediti formativi universitari in discipline antropo psico pedagogiche, metodologie e tecnologie didattiche, uniti al titolo di laurea valido per l’insegnamento, sono intrinsecamente abilitanti?
Con recentissima pronuncia giudiziaria pubblicata il 15.01.2020, si è espresso, collegialmente, il Tribunale ordinario di Siena, Sez. Lavoro, Presidente dott.ssa Marianna Serrao.
Il contenzioso è nato dal reclamo M.I.U.R., A.T.P. Siena, U.S.R. Toscana, avverso l’ordinanza di accoglimento del ricorso, avviato con urgenza (“nelle forme dell’art. 700 C.P.C.”), con la quale veniva accertato e dichiarato, nel settembre 2019, che il diploma di laurea in giurisprudenza, congiunto ai 24 C.F.U., assume valenza abilitante all’insegnamento, a beneficio di un’assistita dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.
Secondo il Collegio Giudicante: “il legislatore richiede uno specifico requisito per l’accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari…. che consentono l’accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea. Si intende dire che lo stesso legislatore sembra equiparare – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l’abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cfu….”.
Ed ancora:“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. n. 59 del 2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 L. n. 107 del 2015). Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare”.
La pronuncia giudiziaria cautelare collegiale, ottenuta dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola presso la Magistratura senese – precisando come “le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli per lo svolgimento per la partecipazione o titoli che consentono l’accesso ai concorsi in quanto ciò che vale, ai fini dell’inserimento nelle fasce di istituto, è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D. Lgs. n. 206 del 2007 in virtù delle quali l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa”- ha, dunque, rigettato il reclamo del MIUR, confermando il valore abilitante di laurea più 24 CFU.
Fonte: dirittoscolastico.it