fbpx

Vincolo quinquennale sulla sede per i docenti: i sindacati proveranno a farlo “saltare”

1119

40 Sedi di esami eCampus in tutta ItaliaIl decreto scuola 126, convertito nella legge 159 del 20 dicembre scorso contiene una disposizione che ha già creato molti dissensi fra le organizzazioni sindacali.
Si tratta della norma prevista dal comma 17 octies dell’articolo 1 secondo la quale, d’ora innanzi, il personale docente immesso in ruolo a seguito di procedura concorsuale potrà fare richiesta di trasferimento solo dopo 5 anni di permanenza nella sede di titolarità.
I sindacati hanno già parlato di invasione invasione delle prerogative sindacali in quanto la mobilità è materia di contrattazione integrativa.
Per parte sua la viceministra Anna Ascani difende la scelta del Governo e del Parlamento e sostiene: “Il provvedimento inserito nel Decreto Scuola serve a dare stabilità. Da un lato abbiamo voluto la stabilità degli insegnanti che garantiscono la qualità del sistema scuola, dall’altro assicurare agli studenti che non cambieranno insegnante ogni anno, ma che potranno avere dei riferimenti stabili”.
“Ai 50mila docenti in più (24mila dal concorso straordinario e 24mila dal concorso ordinario) chiediamo dunque lo sforzo di restare su quelle cattedre per cinque anni. È un patto tra l’insegnante e lo Stato, per dare stabilità”.Master per il completamento della classe di concorso A21
Va detto che la norma consente una deroga per i docenti che fruiscono delle garanzie previste dalla legge 104, ma neppure questa clausola sembra bastare alle organizzazioni sindacali che già parlano più o meno apertamente di chiedere una modifica in sede di contrattazione integrativa sulla mobilità.
In effetti negli ultimi anni alcune disposizioni della legge 104 qsono state modificate proprio per via contrattuale, anche a causa della genericità della formulazione delle norme stesse.
Ma questa volta le cose potrebbero andare in modo ben diverso perchè il decreto, al comma 18 novies dell’articolo 1, stabilisce che le disposizioni del comma 18 octies “non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro”.
Vedremo se con il prossimo CCNI sulla mobiltà i sindacati riusciranno  a trovare il modo di “scardinare” la disposizione: sulla carta sembra impossibile, ma ormai questa è una materia in cui non esistono più certezze assolute.

Fonte:      www.latecnicadellascuola.it
preparazione al concorso personale docente - scuola secondaria
In questo articolo