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Scuola, permessi docenti e personale ATA a tempo determinato: quanti e quali spettano?

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40 Sedi di esami eCampus in tutta ItaliaIn merito ai permessi spettanti al personale con contratto a tempo determinato, sia esso assunto per supplenze brevi che fino al 30 giugno o al 31 agosto, si fa riferimento alla normativa contenuta nel CCNL 2006-2009.

Permessi brevi

In merito ai permessi brevi, ecco cosa viene indicato all’articolo 16 del CCNL del 29 novembre 2007:

  • 1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta’ dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unita’ minime che siano orarie di lezione.
  • 2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere trentasei ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
  • 3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente e’ tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o piu’ soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverra’ prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
  • 4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
  • 5. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi e’ subordinata alla possibilita’ della sostituzione con personale in servizio.

Permessi giornalieri

In merito, invece, ai permessi giornalieri spettanti al personale a tempo determinato, vediamo cosa dice l’articolo 19, sempre del CCNL del 29 novembre 2007.

Master per il completamento della classe di concorso A24 e A25
  • 1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
  • 2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non e’ obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si da’ luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
  • 3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attivita’ didattiche, nonche’ quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
  • 4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente e’ corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
  • 5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all’art. 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalita’ di cui al comma 4. 6. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianita’ di servizio a tutti gli effetti.Master per il completamento della classe di concorso A18
  • 7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art. 15, comma 2.
  • 8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianita’ di servizio a tutti gli effetti.
  • 9. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
  • 10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed A.T.A., assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a trenta giorni annuali, retribuiti al 50%.
  • 11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non interrompono la maturazione dell’anzianita’ di servizio a tutti gli effetti.
  • 12. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
  • 13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono computati nell’anzianita’ di servizio a tutti gli effetti.
  • 14. Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall’art. 12.
  • 15. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all’art. 17, comma 9.

Fontehttps://www.scuolainforma.it/2020/01/21/scuola-permessi-docenti-e-personale-ata-a-tempo-determinato-quanti-e-quali-spettano.html

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