ontestualmente ad un nuovo concorso ordinario per titoli ed esami, il DL 126/2019 ha autorizzato il Ministero a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per i docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all’immissione in ruolo ed al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.
Organizzata su base regionale, la procedura straordinaria riservata al solo personale precario, determinerà la formazione di graduatorie regionali per ciascuna classe di concorso nonché per i posti di sostegno, finalizzate all’assunzione su 24 mila posti disponibili, nonché un elenco di soggetti abilitati all’insegnamento.
Completata l’immissione in ruolo degli aspiranti iscritti nelle GAE e nelle graduatorie di merito dei concorsi del 2016 e 2018, annualmente il 50% dei posti residui verrà assegnato attingendo dalle graduatorie del concorso straordinario e da quelle del nuovo concorso ordinario.
Per la partecipazione al concorso straordinario, il DL 126/2019 come convertito con modifiche nella L.159/2019, prevede la possibilità di partecipare in una sola regione classe di concorso e richiede il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
– avere svolto tra l’a.s. 2008/2009 e l’a.s. 2019/2020, su posto comune o di sostegno, almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi presso scuole statali. Ai fini del raggiungimento del requisito dei tre anni di servizio è valido anche quello prestato prestato nell’a.s. 2019/2020, tuttavia in questo caso i candidati saranno ammessi con riserva alla procedura; al meno un anno di servizio dev’essere prestato nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si concorre;
– essere in possesso del titolo richiesto per l’accesso alla classe di concorso richiesta, nonché la specializzazione per i posti di sostegno.
In sede di conversione in legge del DL 126, è stato quindi sciolto il dubbio circa la validità dell’anno scolastico 2019/2020 ai fini del raggiungimento del requisito di servizio di tre anni, tuttavia l’ammissione con riserva prevede lo scioglimento in senso negativo della stessa, qualora il servizio relativo all’anno scolastico 2019/2020 non raggiunga il minimo dei 180 giorni per la sua valutabilità.
L’ulteriore dubbio, sciolto questa volta in senso negativo, riguarda la non utilità del servizio prestato presso la scuola paritaria ai fini della maturazione del requisito die tre anni di servizio. Per partecipare sarà utile quindi solo il servizio prestato presso la scuola statale.
Come detto, la procedura avrà anche la finalità di consentire il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.
A questo scopo possono partecipare anche i docenti di ruolo ed il requisito dei tre anni di servizio può essere maturato anche cumulando quello prestato presso la scuola paritaria e nella formazione professionale per tipologie di posto o insegnamento riconducibili a classi di concorso.
Ai soli fini abilitativi potrà quindi partecipare anche il personale di ruolo, per conseguire l’abilitazione su altra tipologia di posto o classe di concorso rispetto a quella su cui è di ruolo, e sarà computabile, sempre ai soli fini abilitativi, anche il servizio prestato su posto di sostegno e presso la formazione professionale per il raggiungimento del requisito dei tre annidi servizio.