TFA sostegno V ciclo 2020: chiarimento sui requisiti di accesso per gli ITP, insegnanti tecnico pratici. Presto i bandi.
Con nota del 28 novembre 2019 il Miur ha fornito alle Università le seguenti informazioni relative ai titoli di accesso per il V ciclo corso di specializzazione per le attività didattiche di sostegno
“I requisiti di accesso al V° ciclo del percorso di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono quelli previsti dall’art. 5 comma 1 e 2 del d. lgs. 59/2017, così come indicato nell’ art. 3 comma 1 lett. b, del D.M. 92/2019, attualmente in vigore. ”
In questa nota il Miur non fa accenno al fatto che lo stesso d.lgs. 59/2017 citato, prevede una specifica deroga all’art. 5 comma 2. Ossia, all’art. 22 si legge
“I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”
Anzi, in una precedente nota del 7 novembre 2019, il Miur aveva affermato “l’art. 5 del dm 92/2019 relativo ai titoli di accesso, non trova più applicazione in quanto si tratta di disposizione transitoria”.
L’art.5 del dm 92/2019 prevedeva due deroghe:
- per l’accesso dei docenti con tre anni di servizio, valida solo per l’anno scolastico 2018/19
- per l’accesso dei docenti ITP fino all’a.s. 2024/25.
Ne consegue che la nota del 28 novembre 2019 non tiene conto della deroga inserita all’art. 5 del dm 92/2019, che è il decreto base per l’indizione del TFA sostegno anche per l’anno accademico 2019/20.
Inoltre, non tiene conto di quanto affermato dallo stesso Miur nella nota del 10 aprile 2019: “Sugli insegnanti tecnico pratici occorre precisare che fino all’anno scolastico 2024/25 il titolo di accesso alle prove è il possesso del diploma indicato come idoneo per classi indicate nella tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche”
Dunque il Miur si era espresso in maniera diremmo inequivocabile già ad aprile 2019. Le note del 7 novembre prima e i chiarimenti del 28 novembre deviano da tale chiarimento, non tenendo conto della norma inserita nel Decreto Legislativo n. 59/2017.
D’altronde non si comprenderebbe quale sarebbe la ratio sottesa nell’impedire, a normativa invariata, la partecipazione alle prove di selezione dei docenti ITP con solo diploma, come già avvenuto nel TFA sostegno IV ciclo.
Nè d’altronde si potrebbe considerare valida l’idea di unire il diploma ai 24 CFU perché o il comma 2 dell’art. 5 del Decreto legislativo è valido in toto (laurea breve + 24 CFU) oppure c’è la deroga, considerando valido il diploma, senza i 24 CFU.
I sindacati hanno già chiesto al Miur chiarimenti in tal senso, nelle prossime settimane sarà possibile saperne di più. Consigliamo a ciascuno di decidere in merito secondo quanto ritenuto più giusto.