Il decreto scuola, entrato in vigore il 29 dicembre 2019, incide anche sul percorso dei docenti diplomati magistrale inseriti con riserva nelle GaE.
La sentenza applicata è la n.10969/2019,REG. RIC.N. 10617/2016, emessa dal TAR del Lazio –Sezione Terza Bis-e pubblicata in data 13/09/2019, con la quale l’organo giudicante, definitivamente pronunciandosi sul ricorso promosso dagli aspiranti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 finalizzato all’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento , lo respinge.
Il decreto Scuola 2019 ha modificato il Decreto legge 87/2018 e previsto per i diplomati magistrale che ricevono sentenze negative all’inserimento in GaE
” 1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all’inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.
1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle
decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno
scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”
Di conseguenza, gli uffici scolastici stanno pubblicando i decreti di depennamento che riguardano centinaia di insegnanti inseriti nella sentenza citata.
Il contratto dei docenti interessati diventa con scadenza al 30 giugno 2020.
I docenti, qualora non inseriti in II fascia delle Graduatorie di Istituto, sono rimessi nei termini, secondo i criteri e i vincoli disposti dal D.M. 1 giugno 2017 n. 374, per la presentazione del modelloA1 e del modello B di scelta delle sedi in modalità cartacea o a mezzo pec alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia del provvedimento giurisdizionale sfavorevole.
Due provvedimenti di questo genere sono quelli degli Uffici Scolastici di Vicenza e Verbanio- Cusio- Ossola ma in tutta Italia, alla ripresa delle attività dopo la pausa natalizia, si è al lavoro sulle graduatorie.