TFA sostegno V ciclo 2020: la prova selettiva non deve essere sostenuta dai candidati con invalidità uguale o superiore all’80%. Il Miur lo ha già chiarito lo scorso anno.
I candidati con disabilità uguale o superiore all’80% saranno ammessi in soprannumero a partecipare alle successive prove scritte di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), del DM 30 settembre 2011, rispetto al tetto massimo indicato dal comma 3 dell’articolo 4 del DM 92/19.
Il comma 3 dell’art. 4 del dm. 92/2019 afferma che partecipa alla prova scritta “un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi”.
Pertanto i candidati con questa percentuale di disabilità non rientrano nel conteggio ma accedono di diritto alla prova scritta.
Ciò in applicazione a quanto stabilito dal comma 2bis dell’art. 20 della legge 104/92.
Graduatoria finale
Per la graduatoria finale la nota Miur del 10 aprile 2019 precisa che ai disabili gravi esonerati dalla partecipazione alla prova preselettiva potrà essere assegnato, per tale prova, il massimo del punteggio.