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Viaggi d’istruzione: il docente non ha obblighi di accompagnamento

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Master per il completamento delle classi di concorso A20 e A26Viaggi d’istruzione: il docente non ha obblighi di accompagnamento

I docenti non sono obbligati ad accompagnare i propri studenti in gita, ciò è quanto emerge da una recente situazione creatasi quando un dirigente scolastico di un noto Liceo Scientifico calabrese si è visto recapitare una richiesta da parte di un docente di non poter accompagnare la classe in visita di istruzione, dopo che la stessa Dirigente scolastica aveva specificato e richiesto ai suoi docenti che nel caso di indisponibilità ad accompagnare una classe in viaggio, i suddetti dovevano specificare per iscritto le motivazioni. Come ben si sa, non tutti i docenti sono sempre ben disposti ad accompagnare i propri studenti in uscita didattica o addirittura in viaggio di istruzione, a tal proposito molti docenti si chiedono se esiste l’obbligo per tale esigenza dell’istituto scolastico.

In questo articolo vi segnaliamo la normativa di riferimento su viaggi e uscite didattiche utile per tutti gli insegnanti.

La normativa in questione, specifica molto bene che i docenti non sono affatto obbligati ad accettare un ordine di servizio del dirigente 24 cfuscolastico che imponga l’accompagnamento di una classe della scuola per un’uscita didattica, infatti le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione sono definibili come un impegno extrascolastico. Un impegno extrascolastico ha un orario di servizio differente da quello curricolare di insegnamento e come ben noto, in tali momenti sebbene anche piacevoli per gli studenti, lo sono molto meno per i docenti che hanno enorme responsabilità.

In tutte le scuole di Italia è proprio nel momento del Consiglio di classe, che vengono chieste le disponibilità dei docenti ad accompagnare gli studenti in un’uscita o in un viaggio di istruzione, ma come già noto per un’uscita didattica si deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, come previsto dall’art.7 del D.lgs. n. 297/1994, e di quelli elaborati dal Consiglio di Istituto o di circolo che, ai sensi dell’art.10 D.lgs. n. 297/1994, si occupa in particolare delle libere attività complementari, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione.

Durante il consiglio di classe ogni docente è libero di scegliere se dare o negare la propria disponibilità come docente accompagnatore e senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato. I regolamenti alle visite guidate o ai viaggi d’istruzione degli Istituti scolastici si rifanno ai regolamenti di prassi, e proprio il comma 3 dell’art.8 della Circolare Ministeriale n.291 del 14 ottobre 1992, specifica che ai fini del conferimento dell’incarico, il direttore didattico individua i docenti prima di procedere alle relative designazioni, ovviamente tenendo conto anche della loro effettiva disponibilità.

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