Decreto scuola: una delle novità è l’estensione del vincolo quinquennale di permanenza nella scuola di titolarità, in modo da rendere uniforme la normativa.
Obbligo quinquennale per tutti gli assunti dal 1° settembre 2020
Il comma 17-octies dell’articolo 1 del Decreto Scuola innalza da 3 a 5 anni scolastici di effettivo servizio – per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato – l’obbligo di permanenza nella scuola di titolarità, a decorrere dall’anno scolastico 2020-2021, con alcune limitate eccezioni.
Si stabilisce altresì la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti per il personale della scuola, una volta che il docente viene immesso in ruolo.
Il decreto stabilisce che tale norma non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali sulla mobilità.
Fanno eccezione le assunzioni effettuate fino all’a.s. 2019/20, nelle quali alcuni docenti hanno il vincolo triennale (infanzia e primaria) e alcuni già quello quinquennale (scuola secondaria), a seconda la graduatoria da cui sono stati assunti in ruolo.
In dettaglio, il comma 17-octies stabilisce che i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso solo dopo 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità. Tale previsione si applica a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020-2021.
L’obbligo di permanenza quinquennale è parimenti esteso anche:
– al personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado che supera il periodo di formazione e di prova del concorso straordinario secondaria
– al personale docente ed educativo immesso in ruolo, su propria istanza, in territori diversi da quelli di pertinenza delle rispettive graduatorie qualora residuino posti vacanti e disponibili. (CALL VELOCE e fascia aggiuntiva)mobii
La modifica prevista dal comma 17-octies mira a rendere coerente le specifiche disposizioni già introdotte con riguardo a determinate categorie di docenti, attribuendo dunque una valenza generale all’obbligo di permanenza quinquennale.