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Decreto scuola incostituzionale: Blocco quinquennale viola diritto a ricongiungimento familiare e per minori con assegnazione provvisoria

1969

40 Sedi di esami eCampus in tutta ItaliaIl Decreto scuola, approvato definitivamente al Senato il 19 dicembre 2019, a breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale, presenta importanti profili di incostituzionalità che potrebbero essere sollevati dalla Consulta violando e calpestando diritti dei lavoratori e della tutela dei minori da sempre riconosciuti in Costituzione ben oltre quanto già denunciato da diverse associazioni e sigle sindacali che lamentavano il blocco della mobilità per 5 anni.

Il testo approvato, infatti,  introduce un vincolo quinquennale a partire dalla nomina in ruolo non solo per le operazioni di trasferimento e utilizzazione ma anche per l’assegnazione provvisoria negando di fatto, in maniera del tutto arbitraria e discriminatoria, i diritti dei lavoratori a tutela della genitorialità e dei minori e al ricongiungimento familiare riconosciuti dalla Carta Costituzionale e disciplinati dal Dlgs. 151/2001. Le assegnazioni provvisorie sono regolamentate dal CCNI che, recependo quanto disposto dal Dlgs 151/2001, stabilisce i requisiti per poterne usufruire permettendo in questo modo a tutto il personale scolastico di poter prestare servizio per una durata annuale in una scuola che sia più vicina alla residenza di un proprio familiare (che può essere il coniuge o il convivente, oppure un figlio o un genitore) oppure, nelle ipotesi in cui sussistano esigenze di cura, legate a gravi motivi di salute, in scuole di un determinato comune. Con il decreto scuola appena approvato invece si modifica il comma 3 dell’articolo 399 del T.U. del Dlgs 297/94 che così viene riscritto:

 Master didattica della lingua italiana come seconda lingua L2A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizionell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico.”

Un blocco dunque quinquennale che si estende anche alle operazioni di assegnazione provvisoria per i soli immessi in ruolo da meno di 5 anni e che non tiene affatto conto delle tutele costituzionali. Un blocco che difatti sarà pesantissimo e foriero di nuovi ricorsi tenendo conto anche che il Miur non riconosce neppure il diritto alla cosiddetta Assegnazione Temporanea, istituto giuridico a cui hanno diritto tutti i lavoratori della Pubblica amministrazione che possono usufruire, come sancito dal Decreto Legislativo n. 151/2001 [“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità”], che contiene norme importanti per la tutela e il sostegno della famiglia. Infatti l’art. 42 bis facendo anche riferimento alle direttive comunitarie volte a tutelare, l’istituto della famiglia, ha previsto che: “1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.” La norma rientra inequivocabilmente tra quelle poste a tutela dei valori inerenti la famiglia e, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, assicurati dagli art. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione i quali, nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro assegnati nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti a rendere effettivo l’esercizio di tale attività.

Ovviamente come da routine si avvieranno dei contenziosi con il Miur, anche perché per il mancato riconoscimento della “Assegnazione Temporanea” ci sono già dei precedenti, infatti molti tribunali di città italiane come Lecce, Sondrio, Roma, Milano, Salerno, Perugia, Mantova, Verona, Monza, Ivrea, Lucca, Siena, ecc., hanno emesso ordinanze  sancendo il diritto  in favore dei docenti   con figli di età inferiore a tre anni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42bis D.lgs. 151/01, di godere della c.d. “assegnazione temporanea”.

L’ultima ordinanza favorevole è stata resa il 21 maggio 2019 dal Tribunale di Cagliari, che ha condannato il Master il BullismoM.I.U.R. a disporre l’assegnazione temporanea triennale di un’insegnate, ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, accogliendo il ricorso d’urgenza con cui la stessa, si era vista negare il ricongiungimento familiare nella provincia ove l’altro genitore del bambino prestava l’attività lavorativa. La docente in questione infatti proponeva ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Torino il quale, con l’ordinanza in commento, aveva stabilito che le ragioni di tutela del diritto al ricongiungimento familiare e all’assegnazione temporanea fossero prevalenti sulle esigenze di servizio della pubblica amministrazione.

E’ evidente quindi come il vincolo dei 5 anni con la negazione ulteriore del diritto alla “assegnazione provvisoria“, oltre a quello già attuato della “assegnazione temporanea“, stabilito dal comma 3 dell’articolo 399 del T.U., violi i diritti dei lavoratori, si auspica quindi che in sede di discussione con i sindacati, il Miur ,visto che il 19 è stato sottoscritto il Verbale di conciliazione, si possa trovare una soluzione, sebbene il decreto scuola abbia stabilito che per i neo immessi il vincolo dei 5 anni non potrà essere derogato dai contratti nazionali integrativi sulla mobilità.

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