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Registro elettronico: E’ davvero obbligatorio usarlo ? Docente è pubblico ufficiale, va garantito accesso in tempo reale

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Corsi di Perfezionamento per docentiIl decreto legge n. 95 del 6 Luglio 2012, all’art. 7 commi 27 e 31 introdusse l’adozione e uso del registro elettronico nelle istituzioni scolastiche e che a partire dall’anno scolastico 2012/2013 i docenti lo avrebbero dovuto adottare e coinvolgere le famiglie degli studenti che tramite una password, avrebbero potuto consultare il registro elettronico ed entrare nella classe virtuale dei loro figli seguendone l’andamento didattico disciplinare.

Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Scuola Digitale 2019 circa il 90% delle scuole adotta il registro elettronico anche se la querelle registro elettronico o registro cartaceo continua. In molte scuole si usano entrambi così come ci sono i docenti sostenitori dell’uso del solo registro elettronico e chi invece afferma che vanno usati entrambi. In effetti l’introduzione dell’uso del registro elettronico non ha di fatto abolito l’uso di quello cartaceo, almeno fino a quando non verrà approvato, dal Garante per la privacy, il piano di dematerializzazione. Sappiamo che il registro personale è un atto pubblico (V Sezione Penale della Corte di Cassazione: 12726/2000; 6138/2001; 714/2010), per cui il docente è soggetto, nella compilazione di tale registro, alle sanzioni penali previste dall’art. 476 (falso ideologico in atto pubblico) e dall’art. 479 (falso materiale in atto pubblico) del codice di procedura penale. Questa è la ragione per la quale sia la compilazione del registro elettronico personale del docente che quello cartaceo di classe debbano avvenire contemporaneamente e non fatto successivamente ad esempio al di fuori della classe o a casa, se non si vuole incorrere in sanzioni penali in quanto, il registro di classe è un atto amministrativo ufficiale da tenere aggiornato in tempo reale.

Ma il registro elettronico è obbligatorio ?

La recente sentenza della Cass. pena. Sez. V, Sent., (ud. 02-07-2019) 21-11-2019, n. 47241 analizzando il caso di reato di falsità in atti, pone l’attenzione anche sulla funzione del registro di classe e del professore ,affermando la non obbligatorietà del registro elettronico in quanto il  D.L. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, aveva introdotto, per le Corsi singoli universitari ecampusistituzioni scolastiche e i docenti, l’obbligo di dotarsi di registro elettronico a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, prevedendo che il Ministero di Istruzione, Università e Ricerca predisponesse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto un piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie; di fatto questo piano non è stato attuato vanificando così il processo normativo e rendendo  non obbligatorio l’utilizzo del registro e pagelle elettroniche, da qui  la relativa conseguenza che in molte scuole si usano sia il registro elettronico che quello cartaceo.

Un altro aspetto da considerare è che la scuola dovrebbe mettere a disposizione dei docenti pc o tablet, così come una connessione internet funzionante, in modo da dare ai docenti la possibilità di lavorare ma anche in questo caso, le istituzioni scolastiche sono mancanti, per cui ancora una volta, fatta la normativa, i docenti, la osservano in modo autonomo, con mezzi propri e con un supporto del tutto inesistente.

Un’ ultima osservazione, proprio in base alla considerazione che il registro (di classe e personale), è un atto pubblico (come stabilito dalle citate sentenze della V Sezione Penale della Corte di Cassazione: 12726/2000; 6138/2001; 714/2010) deve essere compilato nel medesimo momento in cui il docente è in classe. L’insegnante, infatti, in qualità di pubblico ufficiale deve registrare all’istante quanto avviene in sua presenza.

L’uso del registro elettronico pertanto, dovrebbe essere deliberato in collegio docenti  solo nei casi in cui la scuola sia dotata di infrastrutture e strumenti tali da mettere il docente in condizione di operare in classe, ovvero nei casi in cui ci sia un’efficiente connessione wirless e ci siano P.C. e/o tablet a disposizione dei docenti in ogni classe.

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Fontehttps://www.professionistiscuola.it/varie/3449-registro-elettronico-e-davvero-obbligatorio-usarlo-docente-e-pubblico-ufficiale-va-garantito-accesso-in-tempo-reale.html

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