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Tra il 1° settembre e la data di inizio delle lezioni, i docenti non hanno l’obbligo di presenza a scuola

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40 Sedi di esami eCampus in tutta Italiatratto da CUB SCUOLA

Quando non c’è attività didattica (ad es. tra il 1 Settembre e la data d’inizio delle lezioni) i docenti sono tenuti ad andare a scuola tutti i giorni ?

NO.Non sussiste da parte del Docente alcun obbligo ad essere presente a scuola quando non c’è attività didattica né sono previste riunioni (infatti gli IDEI effettuati durante le interruzioni dell’attività didattica devono essere pagati) Molti Dirigenti Scolastici sembrano tuttavia ignorare questa semplice verità.

L’elemento fondamentale è che l’attività dei docenti è normata dai contratti nazionali. I contratti non prevedono (a differenza del personale ATA) un’impegnativa oraria settimanale ma specifiche “attività d’insegnamento” (art. 28 CCNL) – ovviamente quando, sulla base del calendario Scolastico , c’è scuola – e “attività funzionali all’insegnamento” (art. 29) Tutto quanto non previsto rientra nelle “attività aggiuntive” (art. 30) e quindi deve essere pagato a parte. Ciò nasce dal fatto che il contratto del docente costituisce una strana via di mezzo tra un rapporto di lavoro subordinato (pagamento a ore) ed uno libero professionale (pagamento a prestazione) A questo proposito si può citare la (sempre valida)Master il ruolo del dirigente scolastico

Circolare dell’Ufficio Coordinamento Decreti Delegati ( prot. N. 1972 del 30 Giugno 1980) che recita testualmente:

“Ribadito l’obbligo dei docenti a prestazioni di servizio anche durante il periodo estivo, occorre però precisare che le iniziative programmate dagli organi competenti devono rispondere a reali esigenze delle singole scuole ed essere effettivamente attivate. Appare in contrasto con il sistema previsto dai decreti presidenziali 31 maggio 1974, n. 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate”

(I DPR citati sono poi confluiti nel testo unico attualmente in vigore)

questi concetti sono stati ribaditi da una sentenza del Consiglio di stato che si allega

Sentenza Consiglio di Stato 8 maggio 1987, n. 173

Obbligo di servizio dei docenti durante il periodo estivo

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) ha pronunciato la seguente Decisione sul ricorso proposto dal Provveditorato agli Studi di Frosinone, in persona del Provveditore pro tempore, e dalla Direzione didattica statale di Fiuggi, in persona del Direttore didattico pro tempore, nonché dal Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro tempore, per l’annullamento della decisione del T.A.R. del Lazio, sezione staccata di Latina n. 359 del 13 luglio 1984.consegui 24 cfu

Diritto

Il ricorso in appello è infondato. L’art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, stabilisce che l’orario obbligatorio di servizio per i docenti delle scuole elementari è costituito delle ore da destinare all’insegnamento in ragione di 24 ore settimanali e delle ore riguardanti le attività non di insegnamento, connesse con il funzionamento della scuola, in ragione di 20 ore mensili.

L’art. 61 del D.P.R. n. 417/1974 fissa in un mese la durata del congedo ordinario nell’anno scolastico, da fruire durante la chiusura delle scuole, sicché, al di fuori di detto periodo, il docente deve considerarsi a disposizione della scuola per le attività (di insegnamento e non di insegnamento) indicate, in linea generale, dall’art. 2 del medesimo decreto presidenziale.

Alla stregua di siffatto criterio, i docenti della scuola elementare sono tenuti a prestazioni di servizio anche durante il periodo delle ferie estive, in conformità delle iniziative deliberate dal consiglio di circolo o dal collegio dei docenti (cfr. artt. 6 e 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), ferma la distinzione fra attività di insegnamento e attività non di insegnamento, che rappresenta una connotazione costante del loro rapporto di servizio.

Né è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974.

Del resto, dall’incartamento processuale si evince che in tal senso si sono espressi anche l’Ufficio di coordinamento dei decreti delegati del Ministero della P.I. con parere prot. n. 1972 del 30 giugno 1980 e lo stesso Provveditorato agli studi di Frosinone. Quest’ultimo, con nota prot. n. 7932 del 12 aprile 1984, ha ribadito che non sussiste l’obbligo (per il personale educativo e insegnante di un convitto nazionale) di essere presente durante il periodo delle vacanze pasquali qualora in convitto non rimanga alcun alunno e non sia stata contemplata alcuna attività che comporti la presenza del menzionato personale.

Per l’anno scolastico 1982/83, l’inizio e il termine delle lezioni erano previsti, rispettivamente, dal 15 settembre 1982 al 14 giugno 1983, ai sensi del D.M. 25 febbraio 1981, diramato con C.M. n. 72/1981. La signora Zilli Anna Rita, insegnante di ruolo presso la scuola elementare di Fiuggi, l’1 settembre 1982 si presentava alla scuola di appartenenza per la ripresa dell’attività scolastica.

Nei giorni 2, 3 e 4 settembre l’insegnante Zilli non ritornava a scuola sul presupposto che, per quei giorni, non era programmata alcuna attività di insegnamento né alcuna attività di non insegnamento.

Il Direttore Didattico di Fiuggi con avviso prot. n. 1217/B3 dell’1 settembre 1982, indirizzato agli insegnanti del circolo, convocava il collegio dei docenti per il 6 settembre ai fini degli adempimenti di cui all’art. 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

L’insegnante Zilli tornava a scuola il 6 settembre e partecipava ai lavori di detto collegio svoltosi in quel giorno nonché ai lavori di programmazione didattica per l’anno 1982/83 iniziati quel giorno e proseguiti nei giorni 7, 8 , 9 e 10 seguenti.

Infatti, con la nota direttoriale prot. n. 1217/B3 dell’1 settembre 1982 si portava a conoscenza degli insegnanti del circolo che “lunedì 6 p.v. alle ore 9 si riunirà il collegio dei docenti per gli adempimenti di cui all’art. 11 della legge n. 517/1977, come momento intermedio tra l’approccio individuale e/o di gruppo ai problemi della programmazione e quello collegiale da concludersi prima dell’inizio delle lezioni”, facendosi così espresso riferimento anche all’attività di programmazione – come è ribadito nel verbale del collegio dei docenti del 6 settembre 1982, che si richiama all’elaborazione del piano annuale di lavoro – nonché al momento collegiale conclusivo.

Dal verbale n. 59 del 9 settembre 1982 del consiglio di interclasse risulta che le insegnanti, tra le quali la signora Zilli, “sono concordi nel ritenere esaurita la proposta di programmazione annuale per le classi terze parallele per l’anno scolastico 1982/83, da sottoporre all’approvazione del C.D.”, mentre dal verbale n. 60 si evince che il consiglio di interclasse si riuniva in data 10 settembre 1982 per sottoporre l’ipotesi di programmazione comune alle terze classi parallele all’analisi dell’insegnante Coria Luciana, assente nelle fasi precedenti per motivi di salute, la quale, dopo ampia discussione, esprimeva parere favorevole in proposito.

Esaurita l’attività di programmazione, l’insegnante Zilli non partecipava alle sedute dell’11 e del 13 settembre (il 12 era domenica) sia perché come lei ha opposto senza essere specificamente contrastata sul punto dall’Amministrazione, non aveva ricevuto alcuna convocazione al riguardo – né emerge chiaramente da chi fossero state promosse le sedute in questione – sia perché le sedute medesime, che risultano significativamente contraddistinte come avvenute “dopo la programmazione comune” (cfr. verbale del consiglio di interclasse n. 61 dell’11 settembre 1982), erano preordinate ad affrontare un problema non già di carattere generale, ma riguardante la stesura di un piano preventivo di lavoro in ordine all’inserimento di due alunni handicappati presenti nelle scolaresche delle insegnanti Coria e Cittadini.

Vero è che, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, della legge 4 agosto 1977, n. 517, il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell’anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma, che comprende forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps, anche sulla base delle proposte dei consigli di interclasse ma, nella specie, non trattavasi di formulare una proposta in senso proprio, ma di un piano operativo concernente singoli docenti.

Con nota prot. n. 1286/B3 del 9 settembre 1982 del Direttore didattico, diretta agli insegnanti del circolo, veniva convocato nuovamente il collegio dei docenti per il 14 settembre 1982 ai fini dell’approvazione della programmazione proposta dai diversi gruppi costituiti per affinità didattiche metodologiche e per classi parallele e, come si desume per prova indiretta, l’insegnante Zilli era presente in servizio, non essendole stata contestata l’assenza né essendo stato provveduto, nei suoi confronti, al recupero della retribuzione per tale giorno.

Peraltro, l’insegnante Zilli, con lettera del 9 settembre, informava il Direttore Didattico che aveva esaurito il lavoro di programmazione e, nel significare che la presenza a scuola si giustificava in rapporto allo svolgimento di un’attività propria della funzione docente, determinata nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, precisava che si teneva a disposizione presso il suo domicilio dal 10 al 14 settembre, pregandolo, qualora egli avesse inteso diversamente gli obblighi di servizio del personale docente per il periodo suddetto, di dargli tempestiva comunicazione, alla quale non avrebbe mancato di uniformarsi.

In base ai fatti sopra riportati l’insegnante non può, quindi, essere ritenuta assente ingiustificata dalla scuola nei giorni 2, 3, 4 11 e 13 settembre 1982.

Nello stesso anno scolastico, in vista del termine delle lezioni (14 giugno 1983), con nota prot. n. 877 B/20 del 9 giugno 1983 del collaboratore vicario del Direttore didattico di Fiuggi, diretta agli insegnanti del circolo, venivano indicate le attività connesse con la funzione docente, al cui svolgimento devono essere impegnati, dopo il termine delle lezioni, gli insegnanti medesimi, non fruenti del congedo ordinario.

L’insegnante Zilli – che, dapprima, aveva contestato la non completa coincidenza tra il contenuto della citata nota e la regolamentazione dell’attività non di insegnamento deliberata dal collegio dei docenti per l’anno scolastico 1982/83 – con lettera del 18 giugno 1983, informava il collaboratore vicario che il 22 giugno avrebbe esaurito le consuete attività di fine anno scolastico connesse alla funzione docente, ivi comprese gli esami, puntualizzando che avrebbe provveduto alla consegna delle schede alle famiglie, in conformità delle istruzioni diramate il 23 giugno, dalle ore 15 alle ore 19.

Contestualmente, sul presupposto che la citata nota del 9 giugno 1983 – alla quale aveva ottemperato benché ritenuta illegittima – non recava precise disposizioni per gli insegnanti, l’interessata pregava il collaboratore vicario, qualora avesse ravvisato di dovergliene impartire, di farlo tempestivamente in termini di chiarezza e, nell’evidenziare che le ore complessivamente svolte o da svolgere per attività non di insegnamento superavano le venti ore previste, si dichiarava, comunque, a disposizione presso il suo domicilio per quant’altro.

Rispondeva il collaboratore vicario con nota prot. n. 29 Ris del 22 giugno 1983, confermando la precedente nota del 9 giugno, che affermava essere “sufficientemente chiara e precisa se considerata alla luce ed in relazione alla vigente normativa che regola lo stato giuridico del personale docente”; quindi, con note del 25 giugno e dell’1 luglio, chiedeva alla insegnante Zilli le sue giustificazioni per la mancata presenza in servizio nei giorni 24, 25, 28, 29 e 30 giugno 1983. Replicava l’insegnante Zilli con lettera del 18 luglio 1983, precisando che nei giorni 24, 25, 28, 29 e 30 giugno 1983 non era prevista alcuna attività di insegnamento riconducibile alla funzione docente, che aveva puntualmente adempiute tute le operazioni conclusive attinenti all’anno scolastico 1982/83; che aveva provveduto all’espletamento di tutte le attività di non insegnamento programmate per il mese di giugno, compresa l’iscrizione degli alunni, e che aveva superato il tetto delle 20 ore per le attività di non insegnamento.

Soggiungeva che, in tali condizione, la pretesa che lei fosse presente nei giorni indicati dalla Direzione didattica avrebbe rappresentato un’illegittima imposizione di un obbligo di semplice presenza nella scuola.

Non risulta che l’Amministrazione abbia contestato la versione dei fatti fornita al riguardo della insegnante Zilli. Pertanto, sulla base della situazione avanti descritta, l’insegnante stessa non può essere considerata assente ingiustificata dalla scuola neppure nei giorni 24, 25, 28, 29 e 30 giugno 1983.

Per le ragioni suesposte il ricorso in appello deve essere respinto e la decisione impugnata deve essere confermata, rimanendo assorbito l’appello incidentale.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

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