I fatti oggetto della controversia che hanno portato alla decisione sono i seguenti.
Un docente veniva sanzionato per essersi assentato da scuola nonostante il Dirigente Scolastico gli avesse negato la fruizione di un giorno di permesso retribuito “per motivi personali o familiari” a causa di supposte ragioni organizzative (in particolare, la vicinanza con il periodo natalizio).
La sanzione veniva impugnata avanti al Tribunale di Milano con il patrocinio dell’Avvocato Marco Fusari.
Il Giudice del Lavoro, annullava la sanzione sul presupposto implicito che la disciplina dei permessi retribuiti non fosse stata innovata dal CCNL Scuola del 19 aprile 2018, e che pertanto continuasse ad applicarsi l’art. 15 comma 2 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007.
Sulla base della disciplina contrattuale appena richiamata, se il personale docente chiede di poter fruire di sei giorni non come ferie ma come permessi retribuiti per “motivi personali e familiari”, tali giorni devono essere attribuiti a semplice domanda e sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico.
Tale diritto è assoluto, e non è subordinato nemmeno alla verifica che sia possibile la sostituzione del personale assente e che, per tale sostituzione, non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l’amministrazione.
Pertanto, qualora il docente esaurisca i primi tre giorni di permesso di cui all’articolo 15, comma 2, primo periodo, ha diritto, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) a fruire di ulteriori sei giorni, con la conseguenza che ci sono in totale nove giorni (3+6) sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico, naturalmente se documentati anche con autocertificazione.
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