Sentenza del tribunale di Belluno
Con la sentenza in oggetto il Tribunale, rilevata la irrilevanza al fine che ne occupa, della irregolarità contributiva
1) accerta il diritto del ricorrente al ripristino del punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato del punteggio che il ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente;
2) condanna le Amministrazioni resistenti in solido tra loro al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma corrispondente alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata sino alla scadenza del contratto.
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