“L’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto” MIUR nota prot. n. 4274/2009.
“Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili” MIUR nota prot. n. 9839/2010.
Queste due note potrebbero essere definite “leggenda metropolitana” in quanto esistono ma di fatto rimangono inosservate in molti istituti scolastici.
La consuetudine vuole che in assenza di un docente curricolare, si vada subito a guardare l’orario dei docenti di sostegno da poter utilizzare per supplire il docente assente oppure si trovi a sostituire lo stesso docente contitolare assente. In entrambi i casi siamo dinanzi a procedure illegittime.
In base alla Legge 104/92 all’art.13, il docente di sostegno ha la contitolarità delle classi che gli sono state affidate infatti in base al D.lgs. 297/1994 all’art. 315/5, all’O.M. n. 90/2001 all’art. 15/10 e al D.P.R. 122/2009 ai sensi degli artt. 2/5 e 4/1, l’insegnante di sostegno è a pieno titolo docente non solo dell’alunno diversamente abile ma di tutta la classe per cui non può essere designato ad altri incarichi che lo distoglierebbero dalla funzione dell’integrazione scolastica.
Altra cosa sono “i casi eccezionali non altrimenti risolvibili” in quanti gli stessi a scuola sembrano ripetersi ciclicamente e di conseguenza il docente di sostegno viene chiamato a risolvere la questione, tralasciando e dimenticando (volutamente?) quello che dice la normativa.
Tutti gli escamotage per giustificare l’utilizzo del docente di sostegno nelle sostituzioni rimangono solo delle metonimie in quanto il dato di fatto è che spesso venga mandato a fare sostituzioni negando all’alunno diversamente abile (anche se non si tratta di un caso grave con sentenza TAR) un suo diritto. Bisognerebbe chiedere al DS ogni volta che si viene chiamati a sostituire, un ordine di servizio scritto, per tutelarsi da eventuali responsabilità sull’alunno. Quanto alla responsabilità, qualora un alunno della classe di titolarità subisca un infortunio durante l’ora in cui il docente è stato mandato a supplire in altra classe, se manca l’ordine di servizio scritto, il docente formalmente risulta presente nella classe di titolarità e quindi risponde contrattualmente per i danni subiti dall’alunno e per responsabilità extracontrattuale per i danni arrecati da un alunno ad altro alunno (art. 2048 del Codice Civile). Nel caso in cui il Dirigente Scolastico o chi lo rappresenta, non voglia sottoscrivere l’ordine di servizio, il docente di sostegno può legittimamente rifiutarsi di eseguire l’ordine poiché esso, oltre che illegittimo, è anche lesivo della sua responsabilità personale. Se invece il docente riceve l’ordine di servizio scritto dal Dirigente, che, come detto, è illegittimo, dopo averlo eseguito prestando la supplenza, può sempre contestarlo sia a livello sindacale che a livello giurisdizionale.
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DOCENTE DI SOSTEGNO E SOSTITUZIONI