Anief – Dopo una decina tra ordinanze e sentenze negative, passa la linea dell’Avv. Miceli dell’Anief, e il Miur deve ora spiegare perché la norma transitoria recentemente approvata consentirebbe la partecipazione ai concorsi, riconoscendone implicitamente il titolo come valido all’insegnamento, ma non l’inserimento nella seconda fascia dove sono inserite anche le maestre con diploma magistrale.
Sembrava una questione ormai definita, dopo ben 10 sentenze negative emanate negli ultimi mesi, ma quando in udienza arrivano i legali Anief non è mai detta l’ultima parola.
Con una dettagliata ordinanza interlocutoria emanata ieri, infatti, il Consiglio di Stato esprime dubbi sul suo precedente orientamento e ordina perentoriamente al Ministero dell’Istruzione di produrre dettagliate spiegazioni a quanto dedotto nella memoria di costituzione dagli Avvocati Anief Walter Miceli e Sergio Galleano che hanno evidenziato come, in base alla previsione transitoria contenuta nel D.Lgs. n. 59 del 2017, per i docenti ITP “il nuovo requisito della laurea breve previsto per la partecipazione ai concorsi a cattedre sarà richiesto a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, in tal modo confermandosi che, ai fini della inclusione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, risulterebbe sufficiente il solo possesso del titolo di studio di scuola superiore, in quanto idoneo per l’accesso all’insegnamento” e come tale conclusione risulterebbe, inoltre, avvalorata dall’ulteriore disposizione contenuta nel D.M. n. 92 del 2019, “la quale ha escluso, fino all’anno scolastico 2024/2025, la necessità del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 ai fini della partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno; in tal modo riconoscendo transitoriamente abilitante il titolo di studio posseduto dagli ITP”.
“La questione del riconoscimento del diploma ITP come utile per l’accesso diretto all’insegnamento senza ulteriore procedura abilitante – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è stata più volte chiarita dalla normativa e solo il Ministero dell’Istruzione sembra ricordarlo soltanto a intervalli regolari e gli esempi della fase transitoria e dell’accesso al TFA Sostegno sono solo alcuni.
Si potrebbe ricordare anche come nei CCNI sulla Mobilità, ormai da tempo immemorabile, è previsto che i docenti di ruolo che vogliono effettuare passaggi di ruolo o di cattedra verso le classi di concorso Tecnico-Pratiche devono essere in possesso del solo diploma e non, come richiesto per le altre classi di concorso curricolari, dell’abilitazione all’insegnamento.
Il Miur pare essere avvezzo a queste bizzarre discrasie, ma ora sarà tenuto a spiegare per iscritto e alla prossima udienza già fissata per il 12 marzo il motivo per cui sta discriminando da anni i docenti ITP precari riguardo il loro inserimento nelle GI.
Per quanto ci riguarda – conclude il presidente Anief – la normativa è chiara e univoca e i docenti con diploma ITP hanno tutto il diritto a essere inseriti nella II fascia delle Graduatorie d’Istituto. Ad ogni modo era stato lo stesso Consiglio di Stato nell’ultima sentenza ad aprire alla possibilità di fare inserire tale personale a condizione che ci fosse una norma transitoria voluta dal legislatore, norma che i legali di ANIEF hanno individuato nelle modifiche introdotto al decreto legislativo 59/17″.