Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi del Ministro Fioramonti sulle prossime novità per l’Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, il Miur ha pubblicato la nota n. 2197 del 25 novembre 2019, che fornisce indicazioni sullo svolgimento.
L’attribuzione del credito scolastico
L’art. 15 del d.lgs. n° 62/2017 prevede, con norma transitoria, che per gli studenti che sostengono l’esame di Stato nell’anno scolastico 2019/2020 il credito scolastico conseguito nel terzo anno di corso, sulla base della previgente normativa, sia convertito secondo la specifica tabella (terza tabella) inserita nell’allegato A.
Pertanto, il punteggio totale del credito scolastico da attribuire a ciascuno studente ammesso all’esame di Stato nel corrente anno scolastico sarà determinato dalla somma del credito già attribuito per il terzo anno di corso, convertito sulla base della tabella di cui sopra, e il credito attribuito per il quarto e il quinto anno di corso utilizzando la tabella denominata “Attribuzione credito scolastico”.
Requisiti di ammissione all’esame
Rispetto ai requisiti di ammissione dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, del d.lgs. n° 62/2017 si precisa che, non essendo intervenuto un ulteriore differimento annuale dell’entrata in vigore delle lettere b) e c) dello stesso comma (così come disposto per l’a.s. 2018/2019 dal decreto legge n° 91/2018 convertito nella legge n° 108/2018), tutti i requisiti ivi previsti trovano piena applicazione per il corrente anno scolastico.
Pertanto, dovrà essere verificato, ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato dell’a.s. 2019/2020, oltre al requisito della frequenza scolastica e del profitto scolastico, anche il requisito della partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI e quello dello svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, secondo il monte ore previsto dall’indirizzo di studi.
Trovano, inoltre, applicazione le analoghe disposizioni previste per i candidati esterni dall’art.14, comma 3, del d.lgs. 62/2017.
Prima prova – Traccia di ambito storico
Per quanto attiene alla prima prova scritta di Italiano si rappresenta che, ferma restando la struttura e le tipologie testuali definite dal quadro di riferimento di cui al D.M. n° 769 del 26 novembre 2018, l’onorevole Ministro ha inteso prevedere, con D.M. n° 1095 de 21 novembre 2019, che almeno una delle tracce della tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) debba riguardare l’ambito storico.
La scelta è motivata dalla consapevolezza che la storia costituisce disciplina fondamentale nella formazione degli studenti di tutti i percorsi di studio e che vada, quindi, valorizzata anche nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Svolgimento del colloquio
Come è noto l’art. 17, comma 9, del decreto legislativo n° 62 del 2017 definisce la struttura del colloquio, prevedendo che esso abbia la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. In particolare, all’avvio del colloquio la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare la sua capacità di affrontare con autonomia, padronanza e responsabilità le tematiche e le situazioni prospettate.
Il D.M. n° 37 del 18 gennaio 2019 e l’art. 19 dell’O.M. n° 205 dell’11 marzo 2019 hanno successivamente definito una specifica procedura relativa alle modalità di conduzione del colloquio, stabilendo che il giorno della prova orale il candidato sorteggi i materiali (testi, documenti, esperienze, progetti e problemi) contenuti in una delle tre buste proposte dal Presidente della commissione d’esame. A tal fine la commissione predispone per ogni classe un numero di buste con i materiali pari al numero dei candidati aumentato di due unità.
Al riguardo l’onorevole Ministro non intende più rinnovare tale procedura di assegnazione del materiale ai candidati, rimanendo fermo quanto disposto dall’art. 17, comma 9, del d.lgs. n° 62/2017 circa l’avvio del colloquio mediante l’analisi da parte dello studente dei materiali preparati dalla commissione d’esame in un’apposita sessione di lavoro, con l’immutata finalità di “verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera”, materiali che dunque devono consentire un approccio multidisciplinare.
Pertanto, l’annuale decreto ministeriale di individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e di regolamentazione delle modalità organizzative di svolgimento del colloquio, previsto dall’art. 17, comma 7, del d.lgs. n° 62/2017, non riporterà la descrizione delle suddette attività a carico delle commissioni e dei candidati, pur nel pieno rispetto dell’impostazione prevista in tale articolo.
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