
Sentenza del tribunale di Belluno
Con la sentenza in oggetto il Tribunale, rilevata la irrilevanza al fine che ne occupa, della irregolarità contributiva
1) accerta il diritto del ricorrente al ripristino del punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato del punteggio che il ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente;
Fonte:https://www.oggiscuola.com/web/2019/11/23/scuola-paritaria-riconosciuto-il-servizio-non-coperto-da-contributi/