Le assemblee sindacali, rappresentano un diritto di tutti lavoratori che spesso non sono informati su come fruirne. Vediamo quali indicazioni dà la normativa a chi nel contesto scolastico voglia prenderne parte dal momento che molti ci pongono delle domande a riguardo.
Quale normativa regola l’assemblea sindacale?
L’assemblea sindacale è un diritto di tutti i lavoratori art. 2 del CCNQ (Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, assemblea sindacale aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali), in riferimento al personale della scuola, l’art 8 del CCNL comparto scuola prevede che:
I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese”.
Chi può Indire un’Assemblea?
Il comma 3 dell’art. 8 del CCNL comparto scuola prevede che le assemblee sindacali siano indette da organizzazioni sindacali rappresentative, accreditate all‘ARAN, cioè quelle che hanno sottoscritto il contatto collettivo nazionale attualmente in vigore: FLC/CGIL; CISL Scuola; UIL Scuola; SNALS – CONFSAL; FED.NAZ. GILDA –UNAMS, oppure da tutte le RSU elette nelle istituzioni scolastiche.
Quale è l’orario in cui si possono tenere le assemblee?
Le assemblee che si tengono in orario di servizio scolastico, possono essere organizzate all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea (es: le prime due\tre ore di lezione o le ultime due\tre ore di lezione). Per il personale ATA le assemblee possono anche non coincidere con quelle del personale docente.
Quale è la durata massima di un’assemblea sindacale?
Ogni assemblea può avere una durata massima di due ore (comma 6 dell’art. 8) se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi occorrenti per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio.
Come viene convocata un’assemblea?
I soggetti sindacali, comunicheranno la convocazione dell’assemblea, la sede e la durata, almeno sei giorni prima tramite comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all’assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo dell’istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno. Entro le 48 ore anche altre sigle sindacali possono convocare un’assemblea nello stesso giorno e nello stesso orario e decidere se effettuare un’unica assemblea congiunta o – nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali – assemblee separate. La comunicazione definitiva va affissa all’albo dell’istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore.
Come vengono informati i docenti?
Il dirigente scolastico tramite una circolare interna comunica l’indizione dell’assemblea al fine di raccogliere le adesioni alla suddetta assemblea e stabilisce un termine entro il quale bisogna presentare domanda di adesione. Il termine non è prescritto dalla normativa ma è una scelta della Dirigenza al fine di organizzare l’orario per quella giornata.
Il supplente temporaneo può aderire all’assemblea sindacale?
Tutto il personale scolastico può aderire alle assemblee sindacali.
Occorre portare alla scuola di appartenenza una documentazione che attesti la propria partecipazione all’assemblea sindacale?
No, non sussiste più alcun obbligo di verifica della presenza in assemblea dei docenti, essendo decaduto l’art. 11 del DPR 395/88 che demandava ai capi d’istituto l’accertamento della partecipazione dei docenti all’assemblea.
Cosa succede se aderisce all’assemblea sindacale, la maggior parte dei docenti?
Il DS per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, il docente che ha aderito non va sostituito (comma 9 dell’art.8 del CCNL) si avvertono le famiglie interessate e vengono disposti gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio. Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale. Il DS può predisporre l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata delle classi i cui docenti hanno aderito all’assemblea.
Se un docente secondo il suo orario entra alle 9 e l’assemblea è dalle 8 alle 10, può aderire solo per un’ora se e se si gli verranno decurtate le due ore?
No in quanto nel computo delle 10 ore spettanti in un anno, il docente deve considerare le ore in cui era in servizio e si è assentato per partecipare all’assemblea sindacale. Quindi non vanno considerate le ore in cui non era in servizio e nel caso posto, al docente verrà decurtata solo un’ora.
Un docente che lavora su una COE (cattedra completamento orario esterno) a quante ore ha diritto?
Sempre 10 ore, in quanto la normativa è chiara su questo punto, definisce 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico e questo a prescindere dal fatto che si lavori su una scuola o su più scuole.