“Settimana calda” e ovviamente non ci stiamo riferendo al tempo meteorologico ma a quello che accadrà alla Camera, infatti dal 25 al 29 novembre è prevista la Discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 2222 – Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (da inviare al Senato – scadenza: 29 dicembre 2019). Il 20 novembre si è concluso l’esame da parte della Commissione Cultura, scienza e istruzione e lavoro in relazione agli emendamenti che sono stati approvati e che nel loro iter dovranno passare alla Camera e al Senato per diventare infine attuativi. Vediamo quali sono:
Emendamento 1.17
Concorso straordinario per secondaria di primo e secondo grado: I tre anni di servizio da prendere in considerazione anche non consecutivi, saranno valutati a partire dall’anno scolastico 2008.
Emendamento 1.73
I docenti che nell’anno 2019/2020 saranno al terzo anno di annualità di servizio, potranno inserirsi con riserva al percorso straordinario, purché entro il 30 giugno 2020 il servizio sia completato (almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali).
Emendamento 1.83
Potranno partecipare anche i docenti che hanno servizio nei percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) e nei progetti regionali, ai fini abilitativi.
Emendamento 1.84
I docenti con servizio misto (statale/ paritario) con tre anni di servizio potranno partecipare alla procedura abilitativa.
I docenti di ruolo cosiddetti ingabbiati potranno partecipare alla procedura riservata con tre anni di servizio anche se non sono stati prestati nella classe di concorso in cui intendono insegnare ma anche in altro ordine di scuola (es: infanzia\primaria) a patto però che abbiano il titolo di studio necessario per accedere alla classe di concorso , nel caso fossero in possesso di un anno di servizio specifico nella classe di concorso della scuola secondaria potranno anche partecipare al concorso straordinario ai fini dell’immissione in ruolo.
Emendamento 1.049
Riapertura della terza fascia di istituto, gli aspiranti insegnanti, potranno iscriversi o aggiornare la loro posizione in terza fascia nelle graduatorie di istituto delle scuole secondaria per l’anno scolastico 2020/2021 con validità triennale, fino al 2023. La riapertura avverrà probabilmente nella primavera 2020. Gli aspiranti docenti che si iscriveranno dovranno possedere i 24 CFU.
Per favorire l’attribuzione degli incarichi di supplenza, verranno istituite delle graduatorie provinciali, distinte per posto e classe di concorso. Queste graduatorie saranno utilizzate per la copertura delle supplenze annuali. Per le supplenze brevi e temporanee, i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali continueranno a scegliere sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all’attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, sarà destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
Emendamento 1.69
Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto al precedente periodo.
I corsisti TFA sostegno IV ciclo potranno partecipare con riserva alla procedura su sostegno fino ad acquisizione del titolo
Emendamento 1.98
Il Comitato di Valutazione dovrà essere costituito non meno di due membri esterni all’istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico.
Emendamento 1.12
I docenti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami per posti di docente banditi nel 2016 potranno proporre istanza per l’inserimento, anche in coda a chi vi sia già iscritto, nelle graduatorie dei concorsi straordinari non selettivi banditi nel 2018, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria di origine.
Emendamento 1.107
Saranno ammessi con riserva al concorso ordinario e alla procedura straordinaria (scuola secondaria), ai concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno, coloro che stanno frequentando percorsi avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 31 luglio 2020.
Emendamento 1.050
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, bandirà entro l’anno 2020, un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 Una quota non superiore al 35 per cento dei posti del concorso potrà essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
Altri emendamenti riguardano:
il coding inserito come metodologia didattica da acquisire nell’ambito dei crediti formativi o durante il percorso di formazione/prova legato al concorso.
per i diplomati magistrali, anche per l’a. s. 2019/20 ci sarà la continuità didattica nel caso dovessero avere una sentenza sfavorevole all’nserimento in GaE.
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