A quanti stanno lavorando o incominceranno il loro percorso lavorativo nelle scuole, forniamo delle delucidazioni sulla valutazione del servizio prestato nella II e III fascia di istituto, in previsione dell’aggiornamento che avverrà ad anno inoltrato del 2020.
Il punteggio per le supplenze va calcolato per anno scolastico, a seconda dei giorni di servizio vengono attribuiti punteggi diversi per la valutazione (per un massimo di 12 punti) utile ai fini delle graduatorie d’istituto II e III fascia.
il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino agli scrutini finali si valuta come “anno scolastico” ovvero fino al termine delle attività nella scuola dell’infanzia (DM 374/2017, TITOLI VALUTABILI).
Il servizio svolto negli Istituti paritario è equiparato a quello degli Istituti statali.
il servizio di insegnamento prestato nelle scuole militari è equiparato a quello delle scuole statali.
Il servizio svolto all’estero presso le scuole statali e non, è equiparato a quello svolto nelle scuole italiane.
Valutiamo i quesiti che molti si pongono:
Che cosa significa servizio specifico e servizio aspecifico?
Il servizio specifico riguarda quello che effettivamente viene prestato sulla classe di concorso della quale si richiede la valutazione (DM 374/2017), prestato rispettivamente in: Scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali o centri di formazione professionale.
Il servizio aspecifico si riferisce invece a quel servizio svolto in una classe di concorso diversa da quella di cui si richiede la valutazione.
Come si calcola il punteggio sul servizio specifico?
12 punti per ogni anno scolastico
2 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni.
- Da 1 fino a 15 giorni 0 punti
- Da 16 fino a 45 giorni 2 punti
- Da 46 fino a 75 giorni 4 punti
- Da 76 fino a 105 giorni 6 punti
- Da 106 fino a 135 giorni 8 punti
- Da 136 fino a 165 giorni 10 punti
- Da 166 in poi 12 punti
- Servizio ININTERROTTO dal 1° febbraio fino agli scrutini 12 punti
Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento negli ex corsi di sperimentazione musicale nella scuola media per ogni anno: punti 12;
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2
Ultile simulatore per il calcolo del servizio: CALCOLO ON LINE DEL PUNTEGGIO DI SERVIZIO DOCENTI
Insegno in un Istituto non paritario, avrò diritto allo stesso punteggio?
No, in quanto il servizio in un istituto non paritario viene valutato la metà.
Ho un incarico sul sostegno, il mio punteggio sarà dimezzato? Potrò caricarlo sulla mia classe di concorso?
Il servizio sul sostegno vale il servizio intero 12 punti se corrisponde alla classe di concorso per la quale è stato attribuito, diversamente varrà 6 punti.
Non ho il titolo di specializzazione sul sostegno, il punteggio corrispettivo mi sarà comunque valutato?
Sì.
Come si valuta il servizio aspecifico?
Per il servizio non specifico prestato rispettivamente in: Scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali o centri di formazione professionale, si valuta: 1 anno 6 punti
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 1
Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento nei Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati:
per ogni anno: punti 6
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1
Sono in terza fascia, ho prestato servizio sia per la A 25 che per la A 24 posso caricare i 12 punti per ogni classe di concorso?
No, per ogni classe di concorso in cui si è iscritti in terza fascia, si può caricare un massimo di 6 mesi di servizio per un massimo di 12 punti, lo stesso servizio potrà essere valutato come specifico nella classe di concorso e aspecifico nelle altre in cui si è inserito nella graduatoria.
Cosa si intende per contratto atipico?
Si riferisce ai contratti a progetto, i contratti di prestazione d’opera e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co). La nota 19 alla tabella B allegata al DPR 374/2017 specifica che possono esserci tre tipi di contratto:
- contratto per insegnamento curricolare stipulato nella scuola non statale rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, certificato con data di inizio e termine. In questo caso la valutazione deve essere effettuata considerando l’intero periodo, dalla data di inizio del contratto alla data di termine, sono valutati per l’intero periodo secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.
- contratto per insegnamenti non curricolari. Riconducibili all’area dell’offerta formativa, vanno valutati per i giorni di effettiva prestazione. In questo caso si considerano i giorni di effettiva prestazione lavorativa. Di conseguenza deve esservi un certificato che attesti i giorni in cui si è effettivamente prestata l’attività lavorativa.
- altre attività di insegnamentosi riferiscono a quelle attività non riconducibili ad una classe di concorso e riguardano:
- Attività di insegnamento presso Università, Accademie, Conservatori.
- Le attività di insegnamento svolte nell’ambito delle scuole statali e paritarie, per attività non curriculari (es: PON).
- Servizio prestato in qualità di Lettore nelle Università dei Paesi appartenenti all’Unione Europea e il servizio prestato in qualità di assistente di lingua presso le scuole straniere.
- Servizio prestato in qualità di Lettore nelle Università dei Paesi appartenenti all’Unione Europea e il servizio prestato in qualità di assistente di lingua presso le scuole straniere.
- Corsi presso Amministrazioni statali.
Il servizio si valuta per ogni mese o frazione di servizio superiore a 15 giorni si attribuiscono punti 0,50 (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico)”.
Sono in seconda fascia d’istituto, il servizio prestato in due classi di concorso diverse, può essere valutato per entrambi, come servizio specifico?
No, l’aspirante deve scegliere in quale classe di concorso caricare il servizio specifico, l’altro servizio non specifico sarà dimezzato.
Sono in terrza fascia d’istituto, il servizio prestato in due classi di concorso diverse, può essere valutato per entrambi, come servizio specifico?
A differenza della seconda fascia, in terza fascia è possibile caricare servizio prestato, contemporaneamente o meno, su più classi di concorso sia esso specifico che aspecifico. Quindi ad esempio se si lavora nello stesso anno scolastico su due classi di concorso A26 e A27, anche in periodi sovrapposti, è possibile caricare, fino ad un massimo di 6 mesi, sia servzio specifico sulle due distinte classi di concorso A26 e A27 e sia servizio aspecifico su A20 se ad esempio si è inseriti in GI anche sulla classe di concorso A20.
Ho lavorato per un anno come insegnante di inglese in un Centro di formazione professionale cosa dice la normativa a tal proposito?
L’art 4 bis del DM 374/2017 sezione II fascia, titoli di servizio punto II, prevede che “i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari, siano valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente”. Per quanto riguarda la terza fascia d’istituto, nell’aggiornamento delle graduatorie del triennio 2014\2017, la tabella B allegata al DM 374/2017 (tabella di valutazione titoli III fascia), alla voce D (titoli di servizio) ha previsto la valutazione come servizio specifico anche del servizio svolto presso i centri di formazione professionale, mentre i decreti precedenti non ne prevedevano la valutazione.