Definita in gergo scolastico “Diciannovesima ora”, l’ora di ricevimento è stata spesso negli anni oggetto di querelle tra i dirigenti e i docenti. In passato, infatti, era prassi ritenerla obbligatoria ovvero, l’insegnante era costretto a restare a disposizione in sala professori, pur non avendo alcun appuntamento precedentemente prefissato.
Più saggiamente, però, oggi i dirigenti evitano di imporre la disponibilità al docente in quanto dal CCNL/2007 non è previsto in alcun punto l’obbligo per l’insegnante.
COSA DICE IL CONTRATTO
Nel contratto, infatti, si legge quanto segue: “Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’ istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”.
Nel 2011 divenne un caso quanto accaduto a Catania, dove un preside aveva fatto approvare dal collegio dei docenti una deliberazione in contrasto con le pattuizioni contenute nel contratto di istituto. Accusato di condotta antisindacale, scriveva Italia Oggi, il dirigente scolastico è stato condannato a pagare 1.950 euro di spese legali, più lva e contributi previdenziali per l’avvocato.