Già da tempo la giurisprudenza di merito aveva escluso che il potere di sospensione fino a 10 giorni potesse essere di competenza del Dirigente Scolastico, non essendo la sanzione “specifica” (sospensione fino a 10 giorni) prevista dalla normativa di settore.
La Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha definitivamente chiarito che il potere di sospensione dei docenti spetta unicamente all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).