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Docenti di Religione, 15 mila supplenti sperano nell’assunzione ma manca l’accordo

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Master il BullismoPer i docenti precari di religione forse qualcosa si muove. La categoria, composta da quasi 15 mila supplenti sparsi per l’Italia, dopo essere stata dimenticata nel decreto legge n. 126 approvato dal CdM per salvare migliaia di precari, ora sembra tornare a sperare, dopo che è stato fatto notare che l’ultimo concorso pubblico è datato 2003.

Le richieste

Sulla mancanza di volontà a stabilizzare è intervenuto Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama e responsabile Istruzione della Lega: “Un nostro emendamento al decreto Scuola – ha detto – si occupa della stabilizzazione degli insegnanti di religione”.

L’emendamento, che secondo Pittoni avrebbe il via libera di diversi sindacati, punta a risolvere la questione degli idonei del concorso del 2004, prevedendo la trasformazione della graduatoria del primo concorso in GAE (Graduatoria ad esaurimento), ma anche andare incontro agli altri precari, per i quali si chiede l’indizione di un concorso straordinario per gli insegnanti di religione che abbiano svolto 36 mesi di servizio negli ultimi dieci anni.

I contenuti dell’emendamento

“È infatti opportuno – spiega il senatore – prevedere per i prossimi concorsi a posti di IRC una quota di riserva di posti (in misura variabile dal 30 al 50%) da destinare ad un concorso riservato strutturato sulla falsariga del Fit transitorio per la scuola secondaria (D.Leg.vo 59) e del concorso straordinario di cui al recente decreto legge Dignità”.

“La norma punta anche a risolvere definitivamente la questione degli idonei del primo concorso che, per anni, hanno atteso di essere stabilizzati e per i quali si era trovata una soluzione basata sullo scorrimento delle graduatorie, saltata nel 2013 per un errore tecnico nella formulazione dell’articolato”.

“Infine, viene rappresentata l’opportunità di esonerare i candidati di età più avanzata e quasi sempre sprovvisti della conoscenza di lingue straniere, non essendone previsto l’insegnamento nei vecchi percorsi accademici pontifici e non essendo, peraltro, previsto negli ordinamenti vigenti l’insegnamento della religione cattolica in lingua straniera”.

Le disposizioni di Pittoni

Il senatore ritiene, pertanto, opportuno integrare la legge 186/2003 con l’introduzione di disposizioni ad hoc che prevedano:Master per il completamento della classe di concorso area giuridico economica

– per tutti i concorsi successivi al primo, (che a norma di legge era esclusivamente riservato a coloro che possedevano almeno quattro anni di servizio alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) una quota di posti determinata nella misura del 50% da destinare ad un concorso riservato a coloro che abbiano svolto 3 anni di servizio alla data della indizione del concorso;

– un riferimento specifico al programma del primo concorso bandito che non prevedeva l’espletamento della prova in lingua;

– lo scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei del primo concorso, cui, si sottolinea, non sono succeduti, come la legge stessa prevede, altri concorsi con cadenza triennale.

Ruscica (Snadir): passo importante ma non basta

Subito dopo avere visionato l’emendamento, immediata è giunta la replica di Orazio Ruscica, segretario nazionale del sindacato Snadir, per il quale la richiesta Pittoni “è soddisfacente sotto diversi aspetti, e rappresenta certamente un passo importante per un’intera categoria di docenti, ma purtroppo risponde solo in parte alle legittime aspettative degli insegnanti di religione, in quanto non offre la certezza di risolvere in modo efficace e definitivo il problema dei docenti precari che insegnano religione”.

Al Centro-Sud pochi posti

“Difatti – continua Ruscica – la suddivisione dei posti da mettere a concorso nella misura del 25% alle GAE e del 25% al concorso straordinario ridurrebbe i posti nelle Regioni del centro sud a poche decine; ad esempio in Campania i posti per le GAE e il concorso straordinario sarebbero 3 nella scuola dell’infanzia e primaria e 192 nella scuola secondaria di I e II grado; in Calabria sarebbero rispettivamente 10 e 44; in Sardegna sarebbero 35 e 44.

Inoltre, la graduatoria del concorso straordinario non diventerebbe ad esaurimento, così come è stato fatto per l’analogo concorso per la scuola secondaria e per i diplomati magistrale”.

Per lo Snadir, quindi, è molto importante superare il vincolo posto dalla legge n. 186/2003 che fissa l’organico dei docenti di religione di ruolo al 70% del numero complessivo delle cattedre costituite: sempre lo Snadir ha chiesto in più occasioni di elevare quella soglia al 90%, permettendo tal modo di sbloccare molti più posti per le eventuali immissioni in ruolo successive al concorso.

Come si sta configurando il concorso

I posti da mettere a concorso (70%) saranno nella misura del 50% per le graduatorie ad esaurimento e per il Concorso straordinario e di un altro 50% per i concorsi ordinari (che saranno svolti successivamente).

Il concorso straordinario è riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso siano in possesso della prescritta idoneità diocesana e abbiano prestato servizio per almeno 3 anni anche non consecutivi nell’arco dell’ultimo decennio.

Tale concorso consisterà in una prova orale non selettiva a cui sarà attribuito un massimo di 30 punti. Il servizio sarà valutato nella misura di massimo 50 punti, mentre i titoli saranno valutati nella misura di 20 punti al massimo. L’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano sarà riconosciuta quale abilitazione, ai sensi del parere del Consiglio di Stato del 1958.

Il contenuto della prova orale verterà soltanto sulle tematiche previste dalla legge 186/2003; quindi non ci sarà alcuna prova di inglese.

Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dovranno essere pubblicati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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