Il docente di sostegno non può fare supplenze. A parlarne è una circolare dell’Ambito Territoriale di Como ha pubblicato una circolare riguardante l’utilizzazione del docente di sostegno per attività di supplenze temporanee.
SOSTEGNO E SUPPLENZE
Si citano a proposito:
• la circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, nella quale si ribadisce che “ l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto proget
Infine l’Ambito territoriale mette in rilievo che la supplenza del docente di sostegno rientra nell’inadempimento contrattuale: “il ruolo del docente di sostegno è quello di contitolare della classe nelle attività didattiche, ma la cui funzione tipica è quella di supporto alla classe del disabile, dovendo proseguire tale funzione anche in caso di assenza del docente curricola
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