Licenziamento dell’insegnante. Quando e in quali modalità può avvenire. In un articolo pubblicato su La Legge per Tutti si legge quanto segue.
Il licenziamento può avvenire in due modi: con o senza preavviso.
Il licenziamento con preavviso
Un insegnante che viene licenziato ha diritto al preavviso se alla base del provvedimento ci sono questi motivi:
si è assentato senza giustificato motivo per più di tre giorni nell’arco di due anni o per più di sette giorni in un decennio; non è rientrato entro il termine dettato dalla Pubblica amministrazione; non ha accettato un trasferimento imposto per giustificate necessità di servizio.
Il licenziamento senza preavviso
Si può licenziare un insegnante senza che questi abbia il diritto al preavviso quando:
attesta falsamente la sua presenza al lavoro; dichiara il falso su un’autocertificazione per avere un posto di lavoro o per fare carriera; rimane coinvolto in prima persona in ripetuti episodi violenti, aggressivi, minacciosi, ingiuriosi o che recano un danno a terzi; subisce una condanna penale con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici o la cessazione del rapporto di lavoro; viola insistentemente i suoi obblighi di servizio stabiliti dal contratto nazionale di categoria o dal codice di comportamento dell’amministrazione a cui fa riferimento.
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