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Fascicolo personale dell’insegnante: il Ds può negare l’accesso agli atti? La normativa

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Corsi di perfezionamento per docenti da 60CfuFascicolo personale dell’insegnante: il Ds può negare l’accesso agli atti? La normativa prevede quanto segue.

Tutti i docenti all’interno della scuola hanno un proprio fascicolo personale

Si tratta di una vera e propria cartellina all’interno della quale si trova la seguente documentazione:

  • dati del dipendente ovvero codice fiscale, nome, cognome, stato civile e stato di famiglia, etc.;
  • posizione contabile: partita di spesa fissa, posizione INPS, etc.;
  • contratti di lavoro con l’amministrazione scolastica: contratti a tempo determinato e indeterminato;
  • perfezionamento dell’assunzione in servizio: assegnazione di sede definitiva, proroga del periodo di prova, conferma in ruolo, dispensa dal servizio, etc.;
  • provvedimenti di mobilità: provvedimenti di utilizzazione nelle operazioni di mobilità di fatto e di trasferimento o passaggio nelle operazioni di mobilità di diritto;
  • assenze: assenza per malattia, assenza per motivi di famiglia, astensione per maternità, permessi, sanzioni disciplinari etc.;
  • posizioni di stato: incarichi presso altre amministrazioni, comandi, esoneri e distacchi sindacali, etc.;
  • variazioni di stato giuridico: collocamento fuori ruolo, assegnazione quinquennale, cessazioni, rientri, etc.;
  • domande presentate dall’interessato per la partecipazione al reclutamento, alla mobilità, a commissioni di esame; domande di cessazione, di part-time, etc.;
  • provvedimenti di partecipazione alle commissioni di esame;
  • partecipazioni a concorsi per il reclutamento di personale di ruolo e non di ruolo;
  • scheda professionalità: titoli di studio, titoli professionali, corsi di formazione e aggiornamento, etc;
  • scheda servizi dunque: servizi nelle scuole statali o legalmente riconosciute, servizi presso privati o università statali o enti pubblici, servizi militari o equiparati, etc.;
  • decreti di ricostruzione carriera e di inquadramento;
  • provvedimenti di quiescenza: pensione provvisoria e definitiva;
  •  di riscatto: periodi trascorsi presso altre amministrazioni e riscattati ai fini contributivi;
  • di ricongiunzione: periodi contributivi ricongiunti nell’attuale amministrazione.

Tutti i docenti possono fare richiesta di accesso al fascicolo per visionarlo o per apportare integrazioni. Il tutto, è disciplinato dalla legge 241/90 sull’accesso agli atti. Ecco cosa prevede e come procedere.

Quando è possibile/utile utilizzare la Legge 241/90Per ottenere copia o visionare un atto/fascicolo amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.); per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l’amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli; sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione; acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;conoscere quindi i presupposti, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione; conoscere i criteri di gestione delle pratiche. E’ molto importante, ad esempio, per sapere a che punto della lista d’attesa si trovi l’interessato, i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa e quando si ritiene potrà essere convocato per l’erogazione della prestazione richiesta.

Che cosa è il diritto di accesso al fascicolo

È il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere quindi copia dei documenti amministrativi. (Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90) ’’al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’.

Il Fascicolo del personale viene alimentato, nel corso del rapporto di lavoro, dagli esiti dei processi amministrativi che interessano direttamente il dipendente. Ad esempio, il processo di assunzione in ruolo comporta la definizione del contratto di lavoro, il processo di mobilità determina il provvedimento di trasferimento, il processo di ricostruzione carriera determina il decreto di inquadramento, etc.

Fascicolo elettronico

Le varie funzionalità del Sistema informativo che supportano lo svolgimento di questi processi, pertanto, contribuiscono ad alimentare, in diversa misura, il Fascicolo elettronico. Vi sono poi funzionalità specifiche che consentono di integrare o modificare alcuni dati del fascicolo:

  • dati anagrafici, situazione familiari;
  • contratti a tempo determinato e indeterminato;
  • perfezionamento dell’assunzione in servizio: proroga del periodo di prova, conferma in ruolo (nodi KVCG, KVCI, KVCL);
  • assenze, aspettative, permessi, congedi, astensioni (nodo KVB);
  • posizioni di stato quindi incarichi, comandi, esoneri, ecc. (nodo KVB);
  • domande di cessazione, di part-time;
  • dichiarazione poi dei servizi e anagrafe delle professionalità;
  • rettifiche di dati di ruolo attuali (nodo KMBF) e pregressi (nodo KMFC);
  • estremi dei decreti e dati di registrazione (nodo KVCM);
  • dati degli intestatari dei provvedimenti (nodo KVCN).

Completano il quadro, dunque, le funzioni di interrogazione del Fascicolo: la posizione anagrafica (nodo KMBM), i dati di ruolo (nodo KMBD), l’intero Stato Matricolare (nodo KMFA).

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Fontehttps://www.oggiscuola.com/web/2019/11/12/fascicolo-personale-insegnante-il-ds-puo-negare-laccesso-agli-atti-la-normativa/

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