“Le graduatorie di materne ed elementari sono esaurite: non sappiamo dove cercare i supplenti”. Così qualche settimana fa i Dirigenti Scolastici del bolognese. Ma l’emergenza si allarga a macchia di olio.
“Sono una laureata magistrale Filologia moderna e tutor certificata per l’insegnamento dell’italiano come lingua straniera (DITALS II). Ho da poco inviato MAD per le mie classi di concorso e in più ho anche inviato a scuole primarie su consiglio di un’amica. Oggi sono stata contattata proprio da una scuola primaria che mi chiede di coprire una supplenza insegnando inglese.”
“Sono iscritta nelle graduatorie di III fascia per la classe A018. Lo scorso anno ho svolto una supplenza annuale presso una scuola primaria ma senza titolo. La supplenza svolta mi riconosce punteggio per la classe di concorso della scuola secondaria?”
Il punteggio
La risposta è fornita dalla circolare sulle supplenze emanata dal Miur il 28 agosto 2019
“All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico, in un’ ottica di trasparenza, pubblica gli elenchi di aspiranti docenti che
abbiano presentato istanza di MAD. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati, a seguito di procedura comparativa, con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 8.”
Diverso è il caso in cui si rinuncia alla supplenza su sostegno senza titolo.
La sanzione prevista per l’abbandono del servizio dopo la presa di servizio dalle GI o dalle Mad comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.
La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.
In questo caso:
- Non sarà più possibile ottenere proposte di supplenza dalle GI anche per altri posti o classe di concorso;
- Rimane la possibilità di essere convocati dalle GAE anche per la classe di concorso per cui si è subita la sanzione.
Tuttavia, bisogna anche fare riferimento alle FAQ emanate dal Miur a chiarimento del regolamento, nello stesso 2007, in particolare “[…] si precisa che la sanzione non si applica in caso di rinuncia alla supplenza su posto di sostegno da parte di un docente non in possesso di specializzazione.”