Giungono in redazione diversi quesiti, relativamente alla validità del titolo di studio per la partecipazione al prossimo concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, atteso per i primi mesi del 2020.
Ricordiamo dapprima i requisiti previsti per la partecipazione al concorso e poi indichiamo la normativa di riferimento in merito ai titoli richiesti per l’accesso alle classi di concorso.
Requisiti concorso
- Il decreto, considerati i requisiti richiesti per il concorso straordinario e il numero di posti messi a bando (24.000), ha modificato i requisiti previsti in prima applicazione, per l’accesso al concorso ordinario.I requisiti per l’accesso al concorso ordinario, previsti dal D.lgs 59/2017, come novellato dalla legge di bilancio 2019, erano i seguenti:Posti comuni:
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- abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
- laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Controlla classi di concorso a cui puoi accedere con la tua laurea oppure
- abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente oppure
- laurea più tre annualità di servizio (anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Tale requisito è previsto soltanto in prima applicazione; gli aspiranti che ne sono in possesso potranno partecipare al concorso per una delle classi per le quali hanno un anno di servizio).
Il requisito “laurea + 3 anni di servizio” è stato cancellato dal Decreto, così come la riserva di posti prevista, in quanto chi ha questo requisito partecipa al concorso straordinario.
I requisiti 1., 2., 3. restano invece confermati.
Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) il requisito richiesto sino al 2024/25 è:
- il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).
Per i posti di sostegno:
Requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di specializzazione su sostegno.
N.B. Il Decreto potrà ancora essere modificato in Parlamento prima della trasformazione in legge entro 60 giorni, per cui l’aggiornamento definitivo dei requisiti potrà essere valutato solo con la pubblicazione della Legge.
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Requisiti ITP sino al 2024/2025
L’articolo 22, comma 2, del novellato D.lgs. 59/2017 così dispone:
I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione
ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad
allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.
Gli insegnanti tecnico pratici, dunque, sino al 2024/2025, partecipano al concorso con il diploma, considerato che la normativa vigente in materia di classi di concorso prevede che gli ITP accedono alle medesime con il diploma (qui i titoli d’accesso).
Fino a tale data sono altresì esonerati dal conseguimento dei 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche.
Requisiti ITP dopo il 2024/2025
Dopo il 2024/25, gli insegnanti tecnico pratici potranno partecipare al concorso, se in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- abilitazione specifica sulla classe di concorso;
- laurea oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
di primo livello oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le
classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e 24 CFU nella discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e e tecnologie
didattiche.
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Titoli di studio
I titoli di studio previsti per l’accesso alle varie classi di concorso della scuola secondaria sono indicati nel DPR 19/2016, come modificato dal successivo DM 259/2017.
Nella Tabella A, allegata al DPR 19/2016, sono riportate le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
Nella Tabella B, allegata al DPR 19/2016, sono riportate le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
Nuove classi di concorso. Regolamento in GU: è in vigore dal 23 febbraio
Esistono anche servizi online che facilitano la consultazione per titolo di accesso
Modifiche D.M. 259/2017
Evidenziamo che le modifiche contenute nel D.M. 259/2017 non riguardano tutte le classi di concorso, ma solo quelle riportate nell’allegato A, secondo quanto di seguito indicato:
Alla tabella A allegata al DPR n.19/2016 sono apportate le seguenti correzioni: dove è scritto: “LICEO SPORTIVO” leggasi: LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO”; dove è scritto: “LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali” leggasi: “ LM11-Scienze per la conservazione dei beni culturali”.
Decreto Ministeriale 259 del 9 maggio 2017
DM 259-17 – Allegato B assegnazioni insegnamenti primo grado
DM 259-17 – Allegato C assegnazioni insegnamenti istituti professionali
DM 259-17 – Allegato D assegnazioni insegnamenti istituti
DM 259-17 – Allegato E assegnazioni insegnamenti licei
dm n. 259 del 9 maggio 2017 il file completo
Puoi controllare i titoli di accesso anche attraverso la scheda del Miur
FONTE: https://www.orizzontescuola.it/concorso-docenti-secondaria-requisiti-e-titoli-di-studio-daccesso/